Con la recente pubblicazione in GU della Legge n. 25 del 28.03.2022 di conversione del Decreto Sostegni-ter sono stati ridefiniti i termini per:
Vediamoli nel dettaglio.
La legge di conversione del Decreto Sostegni-ter ha previsto la riammissione ai benefici della “Rottamazione-ter” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine fissato dal precedente Decreto Fisco Lavoro n. 146/2021), le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.
In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della c.d. Definizione agevolata versando le somme dovute entro il:
Anche in questo caso sono previsti i 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco, oltre questo termine o per pagamenti di importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Riepilogando in tabella
Rate | Nuovo termine di versamento | Nuovo termine di versamento considerando i 5 giorni di tolleranza |
scadute nel 2020 | entro il 30.04.2022 (cadendo di sabato, il termine slitta al 02.05) | entro il 09.05.2022 |
scadute nel 2021 | entro il 31.07.2022 (cadendo di domenica, il termine slitta al 1° agosto) | entro l'08.08.2022 |
scadute e in scadenza nel 2022 | entro il 30.11.2022 | entro il 05.12.2022 |
Per le cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° aprile 2022 torna ad applicarsi il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica, per effettuare il pagamento, senza interessi di mora.
Si ricorda che fino allo scadere del termine dei 60 giorni l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
E' bene segnalare anche la recente novità introdotta con il Decreto Milleproroghe 2022.
Per i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020, mentre per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), il suddetto provvedimento ha previsto la possibilità di presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, per le somme ancora dovute, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per le nuove richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
In merito, ricordiamo che la decadenza per inadempienza si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, in particolare:
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