A seguito delle modifiche del DL 73/ 2021 alle indennità previste per il lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo INPS ha emanato la circolare n. 132/2021 di istruzioni relativa al nuovo trattamento di malattia, precisando requisiti, caratteritistiche della prestazione, e modalità di fruizione.
Con il messaggio n. 1568 del 7 aprile 2022, l'Istituto ribadisce alcune indicazioni operative per gli interessati e per le Strutture territoriali, in particolare sul pagamento diretto. Vediamo di seguito una sintesi della disciplina
Il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto all'indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo sono 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
Non sono utili ai fini del requisito, eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare
Come per la generalità dei lavoratori, in presenza di certificazioni mediche di continuazione o in caso di insorgenza di patologia conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla cessazione dell’evento (ricaduta), non si applicano i tre giorni di c.d. carenza e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente anche ai fini della misura della prestazione. Anche nei casi in cui la precedente malattia sia stata di durata inferiore a tre giorni, si applica la normativa generale, la quale prevede che la decorrenza dell’indennità venga stabilita previa esclusione dei giorni di carenza non applicati in precedenza.
Ai lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo è riconosciuta la conservazione della tutela, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. la circolare n. 160/1983).
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, iil limite di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore alla durata massima (180 giorni nell’arco dell’anno solare).
Il messaggio 1568 ricorda che il certificato di malattia, sia telematico che cartaceo costituisce a tutti gli effetti domanda per ottenere la prestazione di malattia .
Il certificato viene redatto sin dal primo giorno dell’evento e viene trasmesso telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC (ovvero, se compilato in modalità cartacea, viene inviato direttamente dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro, entro il termine di due giorni dal rilascio
L'indennità è pari:
Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.Come per la generalità dei lavoratori, l' indennità non va riconosciuta per le festività cadenti di domenica.
Si conferma anche che durante il ricovero , ai lavoratori non aventi familiari a carico, l'indennità di malattia viene ridotta a 2/5 dell'ordinario.
Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero (cfr. la circolare n. 136/2003).
A far data dal 26 maggio 2021:
l lavoratore, per fornire gli elementi informativi necessari al pagamento dell’indennità ha a disposizione il modello “SR188”, denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (disponibile sul sito www.inps.it), nel quale è presente un campo libero in cui è possibile specificare l’evento di malattia a cui si fa riferimento.
Il modello, al quale può essere allegata eventuale documentazione ritenuta utile (ad esempio, il contratto di lavoro), deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento con i consueti canali (posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, ecc.).
Tutti i datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, a valorizzare l elemento, <Tiporretri mal>,finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo riconosciuto dal contratto applicato, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia (v. messaggi n. 803 e 1475 del 2019)
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