News Pubblicata il 08/09/2021

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Fondo pensione preesistente: spetta sconto in fattura per eco, sisma e bonus facciate

di Redazione Fisco e Tasse

Ecobonus, sismabonus e bonus facciate: fondo pensione assoggettato ad imposta sostitutiva con possibilità di avvalersi delle modalità alternative alla detrazione ex art 121 DL n 34



Con Risposta a interpello n 561 del 25 agosto le entrate replicano ad un Fondo pensione senza scopo di lucro con la finalità di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. 

Il Fondo pensione è qualificabile come fondo "preesistente", ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e, in quanto tale, può detenere immobili direttamente secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 62 del 2007.

Il Fondo intende avviare un progetto di sviluppo e valorizzazione urbanistica su un complesso immobiliare di proprietà, il quale, al termine dell'intervento, verrà riconvertito dall'attuale destinazione d'uso uffici a quella residenziale.

Nell'ambito del progetto di riconversione verranno realizzati interventi che hanno le caratteristiche necessarie per fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 63 del 2013 Ecobonus e Sismabonus e dall'articolo 1, commi 219-224, legge n. 160 del 2019 Bonus facciate.

Pertanto, chiede se in qualità di soggetto passivo Ires possa beneficiare, per gli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà, delle agevolazioni suddette e se, per i medesimi interventi, possa fruire delle detrazioni innanzi richiamate attraverso i meccanismi alternativi della "cessione del credito d'imposta" o dello "sconto sul corrispettivo" ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio"). 

Le entrate chiariscono che ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, i soggetti (anche incapienti) che, nel corso degli anni 2020 e 2021, sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, e di recupero o restauro delle facciate degli edifici di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi ovvero, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari con facoltà, per tali ultimi soggetti, di successiva cessione. 

Nel caso di specie, l'Istante si qualifica come fondo pensione "preesistente" il quale ha investito una parte del proprio patrimonio in immobili di proprietà.

I fondi pensione "preesistenti" sono fondi istituiti in data antecedente all'entrata in vigore della legge del 23 ottobre 1992, n. 92, la legge delega che ha dato luogo all'adozione del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124, il quale ha regolamentato le forme di previdenza complementare.

Successivamente, il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tra l'altro, ha previsto uno specifico intervento di regolazione secondaria per gestire l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alla normativa di settore.

La tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti è dettata dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, il quale prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dello 0,50 per cento calcolata annualmente sulla porzione immobiliare di proprietà

Nel caso in esame, l'Istante, in qualità di soggetto IRES, potrà accedere, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, alle detrazioni previste per la riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati e per il recupero delle facciate degli immobili (Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate). 

Considerato che la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, l'Istante non potrà utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell'imposta lorda. Potrà, tuttavia, optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione delle detrazioni in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio 


Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 26.08.2021 n. 561

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