News Pubblicata il 14/09/2021

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Superbonus 110%: non spetta all'inquilino per immobile di s.r.l.

di Redazione Fisco e Tasse

La Direzione Regionale della Toscana chiarisce l'ambito di applicazione del superbonus nel caso di immobile appartenente a società locato ad inquilino che chiede il superbonus.



Con Risposta a interpello n 911-846/2021 la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate Toscana, chiarisce che il locatario persona fisica non può beneficiare del superbonus 110% se l'immobile appartiene ad una impresa. 

Vediamo i dettagli del caso specifico e della risposta delle Entrate.

Superbonus richiesto da inquilino per immobile di una impresa

L'istante vuole stipulare un contratto di locazione a canone libero per due unità abitative costituenti un unico edificio bifamiliare e, con il consenso del proprietario, porre in essere sui fabbricati alcuni interventi di efficientamento energetico e sisma-bonus e beneficiare del superbonus del 110%.
Le due unità abitative sono di proprietà di una società immobiliare i cui unici soci sono la moglie e il cognato dell'istante, con una quota del 50% ciascuno.
Entrambe le abitazioni dispongono di accesso autonomo e sono dotate di impianti autonomi con riferimento agli impianti idrico, climatizzazione invernale, energia elettrica e gas.
Gli interventi da realizzare per i quali si vogliono chiedere le agevolazioni sono:

Si chiede se possa beneficiare degli incentivi citati anche se l'edificio bifamiliare oggetto di intervento è interamente di proprietà di una società immobiliare.

L'art 119 del DL 34/2020 ha introdotto nuove disposizioni che aumentano al 110% la detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi c.d. "superbonus"

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici.
I commi da 1 a 8 dell'art. 119 del decreto Rilancio, disciplinano l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione mentre l'ambito soggettivo è delineato nei commi 9 e 10.
Diversi documenti di prassi hanno fornito chiarimenti in merito partendo dal fatto che il comma 9 dell'art 119 individua tra gli altri beneficiari "le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni".

Nella Circolare 24/E del 2020 è stato precisato che con la locuzione "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni", il legislatore ha inteso precisare che il Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai c.d. beni relativi all'impresa, o a quelli strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 

Quindi l'agevolazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività d'impresa o arti o professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito privatistico del soggetto e perciò DIVERSI da:

Come emerge dalla visura camerale, la società immobiliare del caso specifico è una società a responsabilità limitata avente, come oggetto sociale, la "locazione immobiliare di beni propri", pertantobenché il contratto di locazione configurerebbe in capo all'istante un valido titolo di detenzione degli immobili di proprietà della società, le unità immobiliari interessate dagli interventi non sono appartenenti all'ambito privatistico, in quanto si tratta di beni relativi all'impresa. 

Concludendo le Entrate non concordano con la soluzione proposta dall'istante poiché non è possibile riconoscere la fruizione del Superbonus in mancanza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla norma.

Fonte: Fisco e Tasse



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