Dal 1° settembre e fino al giorno 30 è possibile presentare le domande di accesso al tax credit edicole 2022, a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Le istanze possono essere inviate esclusivamente per via telematica dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa, dall'area riservate del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile con:
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda:
Il bonus edicole, introdotto dalla legge di bilancio 2019, è stato esteso dalla legge di bilancio 2021 anche agli anni 2021 e 2022 come modificata dal decreto “Sostegni-bis”.
Il credito d'imposta è riconosciuto:
• agli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali /riviste / periodici;
• alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.
Le domande possono essere presentate
esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it
Il portale è accessibile, previa autenticazione via
dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".
La misura agevolativa di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, con alcune modifiche, per gli anni 2021 e 2022.
In particolare, l’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto “sostegni bis”) ha introdotto le seguenti modifiche:
Lo stanziamento previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
Si ricorda che resta ferma la misura massima dell’agevolazione, stabilita in euro 4.000.
Anche per gli anni 2021 e 2022 le domande di ammissione potranno essere presentate, come per gli anni precedenti, dal 1° al 30 settembre di ciascun anno.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 107/E del 2019.