News Pubblicata il 03/09/2021

Tempo di lettura: 2 minuti

Stipendi terzo settore i limiti per l'accesso al Runts

Riepilogo dei parametri su stipendi dei dipendenti e rimborsi ai volontari da rispettare per gli enti del terzo settore al debutto del Nuovo registro nazionale RUNTS



Per la riforma del Terzo settore che ha introdotto il nuovo Registro Unico nazionale un aspetto da non sottovalutare è la verifica de gli obblighi in materia di lavoro, con particolare riguardo alle retribuzioni. 

Di seguito vediamo un veloce riepilogo degli aspetti da tenere a mente  per tutti gli enti che si apprestano ad accedere al Registro unico (Runts).

I parametri da rispettare sono principalmente 3 e corrispondono a quanto già in vigore per organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) , come definiti  dal Codice del terzo settore in vigore dal 3 agosto 2017. Si tratta nello specifico del

  1.  rapporto  tra numero di volontari e lavoratori dipendenti (nelle ODV i dipendenti  non dovono superare il 50% del numero di volontari - Nelle APS i dipendenti non dovono superare il 50% del numero di volontari o il 5 % degli associati - Nelle imprese sociali i volontari non devono superare i lavoratori)
  2.  importo degli stipendi che non deve superare  di oltre il 40% i minimi dei contratti collettivi nazionali , stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentativi, riferiti alle stesse qualifiche professionali
  3.  limite   per le differenze retributive  tra i diversi livelli di personale ,  che deve restare all'interno  di una scala da 1 a 8.

Va segnalato che per le Onlus possono ancora essere utilizzati i vecchi parametri sino all’abrogazione del regime fiscale  

Vanno sottolineate pero alcune novità ulteriori:

  Riguardo il limite di importo pur nel rispetto del divieto di  distribuzione indiretta di utili  la riforma  del 2017 consente il superamento del limite del 40% in caso di :particolari necessita nei seguenti ambiti:

Una nota del  ministero del Lavoro (nota 2088/2020) ha precisato che tale deroga opera solo per  le attività  interesse generale  individuate negli statuti degli ET.S Riguardo invece il terzo  parametro  che limita e differenze retributive  calcolato sulla base della Ral questo va bilanciato con l’articolo 16 del Cts, che sancisce il diritto dei lavoratori a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

Anche in questo caso le Onlus continuano ad applicare fino al momento dell’abrogazione le disposizioni del Dlgs 460/1997 che prevedono una diversa soglia di  distribuzione indiretta di utili (20%) e non contengono ulteriori vincoli  riguardo le differenze retributive. Infine, Odv e Aps dovranno tenere a mente un ulteriore criterio. Per tali tipologie di enti, infatti, il Codice prevede un rapporto numerico da rispettare tra lavoratori e volontari all’interno dell’ente. In particolare, nelle Odv e nelle Aps il numero di lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al 50% dei volontari o, nelle sole Aps, al 5% degli associati. Nelle imprese sociali invece la situazione è invertita, in quanto è ammessa la presenza di volontari ma il loro numero non deve superare quello dei lavoratori.

Per quanto riguarda i rimborsi ai volontari , è possibile solo il rimborso delle spese sostenute  entro i limiti che vanno stabiliti dall'ente con una delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

Solo per gli importi inferiori a 150 euro mensili o 10 giornalieri , puo essere sufficiente una autocertificazione del volontario stesso , sempre che l'ente abbia deliberato su quali tipoligie è ammessa quest a modalità

ATTENZIONE: I rimborsi forfettari invece sono sempre vietati.



TAG: Terzo Settore e non profit La rubrica del lavoro