Con la circolare n. 129 del 26 agosto 2021 INPS ha reso disponibili i nuovi schemi di convenzione fra l’INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti operanti nel settore agricolo, da utilizzare a partire dal 1 ottobre 2021
Nel documento vengono illustrate le principali novità dei nuovi testi di convenzione, e viene precisato che con la sottoscrizione dei nuovi schemi di convenzione da parte delle Organizzazioni sindacali già convenzionate , tutti i rapporti sia organizzativi che finanziari in atto proseguiranno senza soluzione di continuità.
Il servizio di riscossione delle quote associative è cessato , invece a far data dal 31 dicembre 2020 per le Associazioni che non hanno aderito ai nuovi schemi convenzionali
Con la convenzione l’Istituto si impegna a espletare, in nome e per conto delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, il servizio di esazione del contributo associativo a carico alle aziende e ai lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo.
La riscossione dei contributi associativi è effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le medesime modalità e periodicità previste dalla vigente legislazione. A tal fine, sull’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà indicato anche l’ammontare del contributo dovuto alle Associazioni. Tali dati potranno essere visualizzati dal contribuente nel Cassetto previdenziale.
Il fatto che il versamento del contributo associativo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo. Resta dunque escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Per la riscossione della quota associativa, l’Associazione dovrà acquisire dal singolo associato la delega utilizzando l’apposita modulistica allegata alla circolare tramite il servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali” e con i modelli di autenticazione per i casi particolari in cui l’associato non sia nella possibilità o nelle condizioni di apporre la propria firma sul modello .
In fase di prima applicazione, al fine di assicurare un corretto avvio delle procedure di trasmissione telematica della delega e/o della revoca della delega, resta operativa, fino al 30 settembre 2021, la modalità di presentazione della documentazione presso le Strutture territoriali di competenza, esclusivamente a mezzo PEC.
Si conferma fino al 30 settembre 2021 la validità delle deleghe rilasciate dall’associato con la sottoscrizione di moduli cartacei predisposti dalle Associazioni, secondo i precedenti formati.
L’attività di acquisizione - di tutte le deleghe e/o delle revoche presentate dalle Organizzazioni sindacali fino 30 settembre 2021 - dovrà concludersi improrogabilmente entro 30 novembre 2021. Dal 1° ottobre 2021 le Associazioni sindacali potranno inoltrare le nuove deleghe e/o revoche, acquisite mediante la sottoscrizione della modulistica allegata, esclusivamente con modalità telematica.
L’associato che intende revocare la delega per la riscossione dovrà darne comunicazione direttamente all’Associazione revocata.
Nel caso in cui l’associato comunichi alla Struttura territoriale dell’Istituto, direttamente o tramite un proprio delegato, le revoche devono pervenire con allegata copia di un valido documento d’identità del revocante.
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