Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.203 del 25 agosto 2021, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al computo dei ricavi dell'impresa sociale. Il decreto (in attuazione dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs 112/2017) definisce i criteri per il computo del rapporto del 70% tra ricavi relativi all'attivita' d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attivita' di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall'impresa sociale. Per espressa previsione normativa, il decreto non si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi.
Attenzione va prestata al fatto che le disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Ai fini del computo della percentuale di cui sopra, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attivita' d'impresa di interesse generale. Attenzione va prestata al fatto che non sono considerati ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto i ricavi relativi a:
Nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attivita' d'impresa di interesse generale ovvero alle attivita' da queste diverse, l'attribuzione degli importi e' effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attivita', calcolati per teste.
L'organo di amministrazione dell'impresa sociale documenta il carattere principale dell'attivita' d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale. Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%, l'impresa sociale effettua, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa adempiono mediante segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e, nel caso di adesione a uno degli enti anche all'ente medesimo. Inoltre, le imprese sociali costituite in forma di cooperativa aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti.
L'impresa sociale e' tenuta a rispettare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all'attivita' d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi che sia superiore al 70 per cento, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente.
Ti potrebbero interessare: