L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 565 del 26 agosto 2021 chiarisce il perimetro di applicazione del contributo a fondo perduto previsto dal DL n 41/2021.
In particolare, si tratta il caso di un professionista con i requisiti reddituali per percepire il contributo ma deceduto, la cui P.IVA è ancora attiva per emissione di fatture ancora pendenti.
Gli eredi domandano se sia possibile richiedere il fondo perduto previsto dal DL 41/2021 ricorrendo i presupposti reddituali previsti dalla norma e nel caso come procedere.
L'agenzia ritiene che a nulla rileva il fatto che la P.IVA sia ancora attiva e pertanto gli eredi non possono richiedere il fondo perduto di cui si tratta.
Infatti, come precisato con circolare 14 maggio 2021, n. 5/E "Ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto sostegni, sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione, in ogni caso: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto; (...)"
Dalla locuzione suddetta si evince che per poter usufruire del contributo a fondo perduto, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo 2021), e che, al fine di appurare la cessazione della attività, si prescinda dalla volontà del soggetto di cessare la stessa.
Pertanto, la cessazione della attività si verifica, in ogni caso, anche laddove, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, abbia luogo il decesso del professionista.
Secondo l'agenzia i documenti di prassi richiamati dall'interpellante nella soluzione interpretativa prospettata che viene rigettata si inseriscono in un contesto differente essendo diverse le finalità sottese ai chiarimenti contenuti in tali documenti.
Nel caso di specie, infatti, il fatto che la partita Iva è tenuta aperta per potere riscuotere i compensi relativi a prestazioni professionali già fornite in precedenza ma non presuppone lo svolgimento di una attività professionale, risponde alla finalità di regolare i flussi economici di attività già svolte e concluse, per tutelare il gettito erariale ai fini dell'Iva.
Inoltre, il decesso si è verificato in data anteriore alla data di entrata in vigore del DL n. 41 del 2021 (23 marzo 2021), e pertanto, a tale ultima data, l'attività svolta dallo stesso era effettivamente cessata.
L'agenzia sottolinea infine che nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 marzo 2021, viene espressamente chiarito che "il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell'istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglimento".
In conclusione, risultando l'attività cessata e non risultando, pertanto, integrati tutti i requisiti per potere usufruire del contributo a fondo perduto si ritiene che agli eredi non spetti il suddetto contributo, in relazione alla attività professionale svolta dal professionista.
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