L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha da poco diffuso (31 agosto 2021) il codice destinatario che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi. Codice unico per tutti i rapporti con le controparti di San Marino e rappresentato dalla seguente serie di caratteri: 2R4GTO8.
Si ricorda in proposito che, in data 5 agosto 2021, il provvedimento n. 211273 dell’Agenzia delle Entrate aveva fissato le modalità tecniche necessarie per predisporre, trasmettere e ricevere le fatture elettroniche relative alle operazioni con gli operatori di San Marino, effettuando un rinvio al provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 – avente ad oggetto la fattura elettronica nei rapporti “ordinari” tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.
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Va notato che, in sostanza, il provvedimento dell’Agenzia del mese di agosto ricalca le specifiche tecniche allegate al provvedimento che disciplina, per i rapporti interni, la fatturazione elettronica tra i soggetti italiani, di fatto rendendole applicabili anche per gli scambi che hanno luogo con i residenti a San Marino (salve alcune specificità).
A partire dalla data di attivazione del codice destinatario, fissata al 1° ottobre 2021, sarà quindi possibile inviare, tramite SdI (Sistema di Interscambio), fatture elettroniche da parte di imprese e professionisti italiani relativamente agli scambi commerciali posti in essere con i soggetti localizzati nello Stato estero. Occorre infatti ricordare che nel provvedimento n. 211273/2021 è stata data conferma circa la possibilità di emettere fattura elettronica mediante SdI anche con riferimento alle “prestazioni di servizi” effettuate da operatori economici nazionali nei confronti di soggetti passivi siti nella Repubblica di San Marino.
Si deve considerare, da ultimo, che fino al 30 giugno 2022 sarà comunque possibile emettere (e ricevere) fatture anche in formato cartaceo.
Diversamente, a partire dal 1° luglio 2022, il formato analogico non sarà più utilizzabile, fatta eccezione per taluni casi espressamente previsti dal D.L. 34/2019 (art. 12) e dal D.M. 21 giugno 2021 (art. 2 comma 2), decreto con cui sono state stabilite le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due Stati.