L'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus e asseverazione tardiva con la risposta n. 554 del 25 agosto 2021, precisando che che l'asseverazione tardiva, non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, non consente l'accesso alla maxi-detrazione del Superbonus, in quanto non conforme alle disposizioni allora vigenti.
Nel caso oggetto della predetta istanza, si è in presenza di lavori di demolizione e ricostruzione (si tratta di un intervento di conservazione del patrimonio edilizio) iniziati nel 2018 e poi sospesi, in quanto il contribuente vuole presentare una variante sostanziale al permesso di costruire richiesto nel 2018, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere così al Superbonus 110%.
Tuttavia, con specifico riferimento all'intervento di demolizione e ricostruzione prospettato, non risulta presentata l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato (secondo il modello contenuto nell'allegato B del Dm n. 58/2017, ricordiamo infatti che le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati sono stati stabiliti dal predetto decreto) che, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3 del Dm n. 58/2017, a quel tempo doveva essere allegata alla richiesta del predetto titolo autorizzativo per l'accesso alle detrazioni.
Relativamente ai titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020, nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, e da ultimo con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E, è stato precisato che un'asseverazione tardiva (non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo), in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione.
Pertanto, nel caso di specie, la nuova comunicazione di inizio lavori per la variante sostanziale d’opera, sarà presentata in ottemperanza al permesso di costruire già approvato e a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, di conseguenza, in mancanza di un parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio, la norma da applicare, per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici, è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018).
In conclusione, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Istante non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus, ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (articolo 16, comma 1, del decretolegge n. 63 del 2013).
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