E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 202 del 24 agosto 2021, il Decreto legge 118/2021 contenente misure urgenti e novità sulla crisi d'impresa. Tra le altre cose è prevista la figura dell'esperto nella crisi di impresa, Ma chi può diventarlo? Quanto guadagnerà?Vediamo insieme cosa prevede la norma.
Il decreto 118/2021 prevede che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano e' formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
Per espressa previsione, l'iscrizione all'elenco degli esperti e' altresi' subordinata al possesso della specifica formazione prevista con un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di prossima emanazione.
Il compenso dell'esperto di cui sopra, è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
Le percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
Attenzione va prestata al fatto che il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
L'importo e' rideterminato, fermi i limiti di cui sopra,come di seguito indicato:
Per espressa previsione normativa, i lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti, tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti.
Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale si concludono
Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso. Il compenso e' liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.
All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purche' accompagnate dalla corrispondente documentazione. Attenzione va prestata al fatto che non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e' avvalso.
In mancanza di accordo tra le parti, il compenso e' liquidato dalla commissione, ed e' a carico dell'imprenditore. Il compenso dell'esperto e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.
Per approfondimenti si consiglia la lettura dell'articolo Crisi d'impresa 2021: dal 15 novembre al via la composizione negoziata
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