Con Risoluzione n 55/E del 23 agosto le Entrate istituiscono il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo (decreto interministeriale del 5 luglio 2021)
In particolare, è istituito il seguente codice tributo:
La risoluzione specifica che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto interministeriale del 5 luglio 2021 contenente la disponibilità dello sconto richiesto, la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l'apparato venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico
Inoltre, nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo “6927”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” del modello F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.
Ricordiamo che il bonus rottamazione TV consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.
Per approfondimento leggi Bonus rottamazione TV: da oggi 23 agosto possibile chiederlo
Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta:
A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all'art. 2, comma 8, pena lo scarto del modello F24.