L'agenzia delle entrate ha diffuso il Rapporto di verifica della gestione 2020, dal quale, tra gli altri dati, emergono i numeri dei rimborsi fiscali erogati nel 2020 a cittadini e imprese.
L’erogazione dei rimborsi avviene solitamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.
Il beneficiario deve comunicare all’Agenzia:
Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane Spa.
Se il pagamento del rimborso non va a buon fine, l'Agenzia effettua un altro tentativo e, qualora anche questo fallisca, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza per ottenere le somme spettanti.
Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto a essere rimborsato, i rimborsi possono avvenire:
I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi con il modello 730 possono ottenere il rimborso Irpef direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.
In questo caso la somma spettante sarà accreditata nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio riceveranno invece il rimborso direttamente dall’Agenzia.
Per quanto riguardo il modello Redditi, se risulta un credito e il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso, una volta eseguiti i normali controlli, l’Agenzia rimborsa la somma spettante.
In tutti i restanti casi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto per:
è necessaria, di regola, una domanda da parte del contribuente.
I contribuenti che intendono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web
Questa modalità di pagamento consente di velocizzare l’erogazione dei rimborsi ed evitare inconvenienti.
L'istanza di rimborso relativa può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.
L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Se il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.
L’istanza di rimborso dove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, va presentata in carta semplice e deve contenere:
E' bene indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.
Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate:
unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità.
In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.
Vediamo nella tabella di seguito un riepilogo dei tempi per l'invio delle istanza di rimborso
Modalità | Termine di decadenza |
Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore | entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere |
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:
| 48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) quando il presupposto di realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo |
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:
|
36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione |
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) |
24 mesi in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 |
Ti potrebbero interessare per maggiori dettagli