Con Decreto del Ministero delle infrastrutture n 21A04873 pubblicato in GU serie generale n 197 del 18 agosto 2021 vengono ripartiti secondo la tabella di seguito riportata le risorse complessive per il 2021 pari a 210 milioni di euro del Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, in particolare per l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 234,della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per l'importo di 160 milioni di euro a valere sulle risorse previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Ripartizione della disponibilità anno 2021 di 210 milioni di euro
Regioni | Coefficienti di riparto % | Riparto in euro |
Piemonte | 7,75876 | 16.293.389,78 |
Valle d'Aosta | 0,59906 | 1.258.018,56 |
Lombardia | 16,21757 | 34.056.902,23 |
Veneto | 7,23550 | 15.194.548,83 |
Friuli Venezia Giulia | 2,21659 | 4.654.837,74 |
Liguria | 3,59912 | 7.558.159,04 |
Emilia-Romagna | 8,28586 | 17.400.305,73 |
Toscana | 6,63713 | 13.937.979,02 |
Umbria | 1,94342 | 4.081.184,85 |
Marche | 2,64138 | 5.546.899,48 |
Lazio | 10,68257 | 22.433.391,98 |
Abruzzo | 2,10420 | 4.418.822,06 |
Molise | 1,06797 | 2.242.739,93 |
Campania | 9,88629 | 20.761.217,92 |
Puglia | 5,96939 | 12.535.726,80 |
Basilicata | 1,25995 | 2.645.899,87 |
Calabria | 2,26842 | 4.763.688,71 |
Sicilia | 7,19361 | 15.106.586,70 |
Sardegna | 2,43319 | 5.109.700,77 |
Totale | 100,00000 | 210.000.000,00 |
Le regioni, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431.
I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso di detti requisiti.
Attenzione va prestata al fatto che al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali.
E' bene sottolineare che il decreto stabilisce che la riduzione del reddito può essere certificata:
I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza.
Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
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