Con due determinazioni del 18 agosto 2021 le Dogane specificano quanto segue:
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Le Dogane ricordano che con l’inserimento nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 dell’art. 9-bis, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso ad una serie di servizi ed attività specificate è stato subordinato, nei territori del Paese situati nella cosiddetta zona bianca e nelle altre zone ove gli stessi sono consentiti, al possesso da parte degli utenti di una delle certificazioni verdi COVID-19 fatte salve specifiche esclusioni.
In particolare, il comma 4 dell'art. 9-bis impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività individuate di verificare il rispetto della prescrizione sancita.
La disposizione si va ad affiancare a quella contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 che demanda la verifica del possesso della certificazione, tra gli altri, anche ai “soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.
Nel novero dei servizi ed attività ad accesso condizionato, al comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, sono identificati, a titolo esemplificativo, i “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, […], per il consumo al tavolo, al chiuso”, e alla lettera h) “sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casino di cui all’art. 8 ter”.
Inoltre al comma 4 dell'art. 13, si fa riferimento alla verifica dell’identità del soggetto che presenta la certificazione verde e a tal riguardo la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot.Civ. del 10 agosto 2021 chiarisce i casi e le modalità con le quali procedere.
Pertanto con le due determinazione si rende noto che nel corso delle ordinarie attività di controllo doganale i funzionari potranno procedere a verifiche sul green pass alle condizioni suddette.
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