Il Decreto Sostegni ter convertito in Legge con l’articolo 6, nel testo modificato al Senato, dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l’utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022) dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022.
La relazione illustrativa al provvedimento rileva che il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’intervento delle conseguenti misure restrittive e di contenimento, hanno reso difficoltoso e, in alcuni casi, di fatto, impossibile, fruire dei buoni per i servizi termali. Per tali ragioni, con la disposizione qui in esame si tende ad evitare che circa il 50% dei buoni emessi in applicazione del DM 1° luglio 2021 (attuativo della norma di rango primario sopra indicata) non fruiti entro l’8 gennaio 2022, divengano inutilizzabili.
A tal fine, si prevede di consentire agli utenti di utilizzare i buoni per l’acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, entro il 31 marzo 2022, giorno in ha termine lo stato di emergenza secondo le disposizioni vigenti.
Ricordiamo che con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.
Il Bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.
Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200,00 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino. Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta.
Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.
Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
Il buono non costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.
Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di 200,00 euro.
Il rappresentante legale dell'ente termale deve presentare una specifica richiesta attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita':
Il cittadino per avere informazioni sulle modalità di acquisto ed utilizzo del bonus, potrà rivolgersi direttamente all’istituto termale prescelto, che seguirà tutto il procedimento di attivazione necessario alla prenotazione.
Il sito di Federterme dal 30 settembre 2021, offre servizi informativi sul funzionamento del bonus e su come prenotarsi
Inoltre, ci si può iscrivere, autorizzando Federterme, tramite un modulo da compilare on line, clicca qui per essere aggiornati in tempo reale.
E ancora, sul sito di Invitalia, all'indirizzo https://bonusterme.invitalia.it/terme-accreditate.html è consultabile l'elenco dei centri termali accreditati, suddivisi per regione, che hanno aderito all'agevolazione, ai quali i cittadini potranno rivolgersi per richiedere il Bonus Terme.
Terme accreditate suddivise per regione
L'elenco è in continuo aggiornamento, ricordiamo infatti che: