Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo è stato istituito dall’art. 13 della legge n. 220/2016 ed è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore.
La recente legge bilancio 2021 (legge n. 178/2020: art. 1, co. 583, lett. a), ha poi stabilito che l’importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non può essere inferiore a € 640 mln annui[1].
L'articolo è un breve estratto dell'ebook Tax Credit Cinema 2021
Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione dell’attuale Ministero della Cultura, anche se la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui è derivata la citata legge n. 220/2016) ha precisato che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa legge n. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):
Oltre agli indispensabili requisiti della nazionalità italiana e della eleggibilità culturale di cui si dirà infra, è necessario che l’impresa di produzione, ultimata l’opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale. Allo stato, tale adempimento è regolato dal D.M. n. 344 del 31 luglio 2017 che ha anche individuato le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche.
Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con il D.P.C.M. 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato:
- per il 2017, con D.M. 13 luglio 2017;
- per il 2018, con D.M. n. 148 del 15 marzo 2018;
- per il 2019, con D.M. n. 149 del 14 marzo 2019, D.M. n. 179 del 2 aprile 2019, D.M. n. 199 del 24 aprile 2019, D.M. n. 520 del 7 novembre 2019 e D.M. 7 febbraio 2020;
- per il 2020, con D.M. n. 187 del 22 aprile 2020, D.M. n. 405 del 12 agosto 2020, D.M. n. 574 del 9 dicembre 2020 e D.M. n. 615 del 30 dicembre 2020;
- per il 2021, con D.M. n. 65 del 3 febbraio 2021.
[1] La norma istitutiva aveva stabilito che l’importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non poteva essere inferiore a € 400 mln annui.
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