Le contestazioni in relazione al reddito di cittadinanza, il famoso sussidio che dal 2019 sostiene il reddito dei cittadini italiani meno abbienti, giungono anche fino in Cassazione.
La sentenza numero 29706 del giorno 8 giugno 2021 della Corte di Cassazione sezione penale, prende in esame l’interessante caso della conciliabilità tra la percezione del reddito di cittadinanza e la titolarità di un conto gioco on line, nel caso specifico aperto presso una società di diritto estero.
Il conto gioco è uno spazio fornito da una società di giochi (come ad esempio i casinò) oppure di scommesse, in entrambi i casi virtuali, sul quale il titolare può gestire in autonomia i depositi e i prelievi di fondi monetari, di solito grazie al collegamento ad una carta di credito o a una carta prepagata.
Nel caso in esame, al titolare del conto gioco, percettore di reddito di cittadinanza, era stato contestato il reato di cui all’articolo 7 del DL numero 4/2019, il quale al comma 1 prevede la reclusione da due a sei anni per coloro che, al fine di percepire il sussidio, forniscano false dichiarazioni oppure omettano informazioni dovute nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza.
Il Tribunale d’appello aveva inoltre disposto il sequestro preventivo di una somma di poco superiore ai dieci mila euro.
Le movimentazioni contestate erano di non indifferente importo, superiori al reddito mobiliare dichiarato; ma, al di là dei valori monetari, il perno della questione è se il saldo di un conto gioco (e dei suoi omologhi) debba confluire tra le consistenze mobiliari da autodichiarare in sede di richiesta del sussidio oppure no, e se l’eventuale omissione sia rilevante ai fini della configurabilità del reato contestato.
Il percettore del sussidio ha difeso la sua posizione dinanzi la Corte dichiarando che l’indicazione del conto gioco non costituiva una informazione dovuta, in quanto non prevista espressamente dalla modulistica predisposta ai fini della richiesta del reddito di cittadinanza, e che, anche se questa informazione si fosse voluta fare rientrare nella voce conto corrente, pur non essendolo, non sarebbe stato possibile fornire la giacenza media annua, non essendo un dato fornito dalla società di scommesse.
La difesa, a sostegno del proprio punto di vista, ha portato davanti ai giudici anche la considerazione secondo la quale, ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza, le informazioni richieste sono quelle corrispondenti agli indicatori previsti per il calcolo dell’ISEE (acronimo di Indicatore di Situazione Economica Equivalente), per il quale si richiede il reddito, il patrimonio immobiliare e il patrimonio mobiliare, e tra questi, secondo la difesa, non è ricompreso il conto gioco.
La Corte di Cassazione, diversamente, dichiarando che “l’itinerario logico seguito dal giudice” costituiva “un percorso motivazionale […] contraddistinto da coerenza ed esaustività”, ha respinto il ricorso del titolare del conto gioco condannandolo alle spese spese processuali e a una ammenda di tre mila euro.
Quindi il punto, in questa occasione sancito per assimilazione, è che, ai fini dei requisiti per l’accesso al sussidio, e per analogia anche ai fini del calcolo dell’ISEE, il patrimonio mobiliare da dichiarare dovrebbe essere individuato in base alle effettive consistenze mobiliari nelle effettive disponibilità del contribuente, non essendo evidentemente consentita l’uscita di consistenze monetarie dal perimetro del patrimonio mobiliare per il solo fatto che queste siano allocate fuori dal territorio italiano oppure su strumenti che formalmente non costituiscono conti correnti o carte di credito, ma che, per le loro funzionalità, ne riproducono le caratteristiche.
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