La legge di conversione del decreto n. 111 2021 pubblicata in GU (legge 133 2021 ) ha prorogato nuovamente, fino al 31 dicembre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di:
Si rammenta che i lavoratori fragili sono quelli in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID 19 per immunodepressione e gravi patologie croniche, disabilità gravi, comorbilità.
L'inps è intervenuto nuovamente ieri con il messaggio n. 3465/2021 precisando che tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l'anno 2021.
L'istituto si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri e precisa che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele, sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell’Istituto e riesaminati in autotutela, anche qualora siano stati già presentati presso i Comitati di gestione
In merito l'istituto stesso è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti.
Viene anche sottolineato che rimane in tutti i casi la possibilità per il lavoratore di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria.
Il problema della scarsità di finanziamenti era già stato sollevato dall'INPS nel messaggio 2842 del 6 agosto scorso che ricordava anche le altre tutele previste dall'art 26 del dl 18 2020, successivamente prorogate da altri decreti di emergenza, ovvero
Il messaggio ribadiva che:
I limiti sopracitati si applicano solo parzialmente nel caso di lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020) per i quali la tutela fino al 30 giugno 2021, è stata appunto garantita, per ora, grazie al fondo rifinanziato dal Decreto Sostegni 1 (n. 41 2021) fino al 30 giugno 2021.
Da sottolineare che l'indennità di ricovero ospedaliero anche per la quarantena COVID non viene conteggiata ai fini del limite di assenze per malattia (periodo di comporto).
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