E' stata pubblicata ieri dall'INPS la poderosa circolare n. 125/2021 con una panoramica completa sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dagli ultimi decreti Sostegni (n. 41 2021) e Sostegni bis (n. 73 2021 che contiene anche le previsioni del dl 99 assorbito dalla conversione in legge) e anche del recentissimo 103/2021 che riguarda in particolare le aziende di interesse strategico nazionale .
Riguarda nello specifico la cassa integrazione ordinaria (Cigo), e straordinaria per i periodi a partire dal 1° luglio 2021 oltre che delle ultteriori settimane di Cassa COVID per le aziende del settore tessile-pelletteria La circolare si occupa inoltre della proroga dei trattamenti straordinari riservati alle aziende del settore aereo.
Vediamo di seguito i contenuti principali.
Cassa integrazione straordinaria - max 26 settimane - da fruire tra il 26.6 e il 31 12 per tutte le aziende senza limite di dipendenti ma con i seguenti specifici requisiti :
per questi trattamenti è previsto un finanziamento massimo pari a 557 , 8 milioni di euro per il 2021.
Destinatari i datori di lavoro
La circolare specifica che i periodi possono essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.
Si ricorda che nei periodi di utilizzo è vietato il licenziamento individuale e collettivo
Infine si precisa che l’esonero sarà applicato solo fino al raggiungimento del tetto di spesa fissato a 163,7 milioni per il 2021.
Sono assicurate 13 ulteriori settimane di cassa integrazione senza addizionali anche alle aziende che hanno esaurito la cassa integrazione ordinaria e straordinaria per raggiungimento dei limiti del quinquennio mobile
Anche in questo caso sono da utilizzare dal 1 luglio al 31 dicembre e l'utilizzo preclude la possibilità di licenziamento individuale per GMO e licenziamento collettivo
La spesa preventivata non potrà superare i 351 milioni di euro.
Sono concessi per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane trattamenti di integrazione salariale senza contributo addizionale a carico dei datori di lavoro
Le settimane sosso osstituire eventuali trattamenti di CIGS già in corso . Sono compresi lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021 .
Anche in questo caso per assicurare la continuita con i precedenti ammortizzatori se già interamente utilizzati, il nuovo periodo di trattamenti potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, quindi dal 28 giugno 2021. Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane del DL 41/2021, la prestazione sarà comunque riconosciuta a partire dal 1° luglio 2021, fino e non oltre il 24 ottobre 2021.
La circolare ricorda che " le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da “luglio 2021”, comprese quelle per cui, è possibile anticipare il trattamento dal 28 giugno 2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021. Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda."
a) Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: nuovo codice "L66”, avente il significato di “Conguaglio CIGS articolo 40 comma 1 DL 73/2021” e nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’indicazione dell’indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
a.1) Trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale (art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021)
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno i codici conguaglio già in uso (cfr. la circolare n. 9/2017).
b) Ulteriore trattamento CIGS in deroga ai sensi dell’art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate: nuovo codice “L067”
c) Ulteriore trattamento di CIGO in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021
Per le prestazione che eccedono i limiti di fruizione, nuovo codice “L082
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038
d) Ulteriore trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021
Per le prestazione che eccedono i limiti di fruizione nuovo codice “L083”
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione: codice conguaglio già in uso L038
e) Trattamento di CIGO in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021
Per le prestazione che eccedono i limiti di fruizione, nuovo codice “L084”
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038
f) Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021
Per le prestazione che eccedono i limiti di fruizione, nuovo codice “L085
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 .
Dalla circolare emergono termini di invio diversi per le domande e va sottolineato che ai sensi del dlgs 148 2015 per CIGO e CIGS non è prevista la decadenza dal diritto, quindi :
Ulteriori dettagli nel testo integrale della circolare INPS 125 2021.
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