Fin da quando ha fatto il suo ingresso in dichiarazione il prospetto Aiuti di Stato, che si concretizza nella compilazione dei righi RS401 e RS402 del modello Redditi e degli analoghi righi del modello Irap, non è mai stato di semplice gestione, ma mai come nel 2021, in conseguenza dell’eccezionale anno 2020, le sua compilazione ha presentato tante difficoltà e perplessità.
Nel prospetto confluiscono tutti gli aiuti di Stato che possono essere considerati automatici, insieme a quelli soggetti a procedura di concessione ma con un importo indeterminato; ciò perché, in conseguenza della dichiarazione del contribuente, questi aiuti saranno poi iscritti al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Diversamente, gli aiuti soggetti a concessione per un importo determinato non dovranno essere riportati in dichiarazione, in quanto provvederà direttamente l’ente condente ad effettuare l’iscrizione sul RNA.
Il proliferare degli aiuti di Stato nel 2020, inseriti nel contesto del Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak (per un approfondimento sul tema si legga l’articolo Temporary Framework: gli aiuti di Stato nel contesto pandemico), ha richiesto l’istituzione di nuovi codici specifici per gli aiuti elargiti in conseguenza della pandemia.
Quando sono state pubblicate le istruzioni dei modelli Redditi, appariva evidentemente deducibile che tutti questi aiuti di Stato dovessero essere singolarmente indicati sul prospetto Aiuti di Stato, restando soltanto una speranza infranta la possibilità che, per quanto riguardasse almeno i sostegni elargiti dall’Agenzia delle Entrate, questo adempimento non fosse necessario.
Successivamente, per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10-bis del DL 137/2020, operata dalla Legge 106/2021 di conversione del DL cosiddetto Sostegni-bis, gli aiuti corrisposti in via eccezionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre a non concorrere alla formazione del reddito, non sono più soggetti ai limiti e alle condizioni previste dalla Commissione Europea nel contesto del Quadro temporaneo.
I più ottimisti hanno ritenuto che in conseguenza di ciò questi aiuti potessero essere dispensati dall’obbligo di indicazione analitica sul prospetto Aiuti di Stato, ma l’Agenzia delle Entrate, il 28 luglio 2021, con la pubblicazione delle Faq sulla compilazione proprio del prospetto in esame, ha precisato che, in presenza di codici riferiti a contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia nel contesto dell’emergenza sanitaria, non deve essere riportato l’importo accreditato, ma ciò non ha come naturale conseguenza l’esenzione della compilazione del prospetto.
In definitiva quindi, gli aiuti di Stato riconducibili all’emergenza sanitaria ricevuti nell’anno fiscale 2020 dovranno essere indicati in modo analitico sui righi RS401 e RS402 ma senza l’indicazione dell’importo.
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Non è facile comprende l’utilità di un tale adempimento, con queste modalità, se questi aiuti non sono soggetti ai limiti stabiliti dal perimetro quantitativo del Temporary Framework, ma le logiche sottostati agli obblighi dichiarativi previsti dai modelli non sono indicate sulle istruzioni.
Ancora utilizzando come fonte le Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul tema, è possibile evidenziare due questioni da non sottovalutare da coloro che redigono i modelli dichiarativi:
Per un approfondimento sul prospetto Aiuti di Stato e sulle sue modalità di compilazione è possibile leggere gli articoli:
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