Va iscritto alla gestione commercianti dell’INPS come coadiutore familiare il figlio che opera in azienda anche se il genitore socio o amministratore della stessa società, è invece esentato
Lo afferma la Corte di Cassazione nella ordinanza n 22082 del 2 agosto 2021, sottolineando che la struttura societaria non deve precludere la contribuzione previdenziale dei familiari che prestino la loro attività in azienda, diversamente da quanto succede con la posizione del socio o amministratore di srl escluso dalla contribuzione perche non in possesso dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività.
L'obbligo opera infatti nei confronti dei coadiutori familiari del socio o amministratore della srl titolare dell’impresa in relazione alle attività di gestione che vengono demandate a questi soggetti, purche siano presenti anche gli altri requisiti di legge relativi all'impresa.
Il caso oggetto del ricorso per cassazione riguardava una contribuente che aveva fatto ricorso contro la richiesta dell’INPS di versare i contributi per il lavoro del proprio figlio nella srl di famiglia, alla gestione Commercianti .
Sia la pronuncia di primo grado che la sentenza della Corte d'appello di Bologna avevano affermato che l’imprenditrice non era tenuta ad iscrivere il figlio in quanto era stata acclarata a l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della controricorrente presso la Gestione commercianti, per cui veniva escluso l’obbligo anche per il figlio. La Suprema Corte afferma invece, cassando la sentenza, che "in virtù dell'applicazione analogica dell'ambito di operatività di cui all'art. 1, commi 202, 203 e 206, I. n. 662/1996, l'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, , può tuttavia operare nei confronti dei coadiutori che siano familiari del suddetto socio o amministratore della s.r.l.
Vengono richiamate in proposito le precedenti sentenze nn. 31286 del 2019 e 1559 del 2020 con lo stesso orientamento .
La Cassazione 1559/2020 in oltre afferma, sul tema della doppia iscrizione, che "è ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, che sia contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, l'art. 1, comma 208, I. n. 662/1996, per come autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), ha posto il principio della doppia iscrizione, di talché, così come il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a contribuzione presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (così Cass. S.U. n. 17076 del 2011) altrettanto deve logicamente affermarsi per i familiari coadiutori che esercitino anche attività di lavoro autonomo presso l'azienda, non potendo confondersi il lavoro in azienda per il quale vale l'obbligo di assicurazione presso la Gestione commercianti con il lavoro di consigliere di amministrazione per il quale vale l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata".