L'attività degli addetti stampa è giornalistica sia nel settore pubblico che privato, e come tale va tutelata con l' iscrizione all'ente previdenziale dei giornalisti italiani. Questo quanto afferma la Corte di Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n.21764 del 2 agosto 2021.
Il caso riguardava il ricorso proposta dallla ASL di Pescara contro un verbale ispettivo dell’INPGI con il quali erano stati richiesti contributi previdenziali per due giornalisti pubblicisti addetti all'ufficio stampa dell’azienda sanitaria, per i quali erano stati invece versati contributi i all'INPDAP (ente previdenziale dei dipendenti pubblici ora confluito nell'Inps)
La Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale , aveva accolto il ricorso dell'INPGI . Nella sentenza veniva richiamato l'art. 9 della 1. n. 150 del 2000, che prevede, tra l'altro, che gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche siano costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Inoltre parere del Ministero del lavoro del 24 settembre 2003, richiede che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai quali è affidato incarico giornalistico, o che svolgono attività giornalistica, siano iscritti presso l'INPGI.
La sentenza di appello ricordava inoltre che il successivo art. 76 della 1. n. 388 del 2000 aveva previsto in via generale che l'INPGI provvede alla gestione delle forme di previdenza obbligatorie anche in favore dei giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Riteneva non rilevante per escludere la natura giornalistica dell'attività il rapporto di subordinazione gerarchica dei due dipendenti e rilevava che nell'attività svolta vi fossero gli elementi per considerare sussistente quell'attività di mediazione tra il fatto e la diffusione della notizia che contraddistingue l'attività giornalistica. Pertanto, per gli stessi andava ritenuta obbligatoria l'iscrizione all'INPGI, e non potevano ritenersi liberatori i pagamenti effettuati all'INPDAP.
Per quanto riguarda la particolare figura dell'addetto stampa negli uffici della pubblica amministrazione la Cassazione a sua volta aggiunge che "il modello dell'addetto all'ufficio stampa dipendente pubblico è assolutamente conforme ai principi del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. che esclude che si possano modificare ovvero edulcorare all'esterno notizie per compiacere gli organi di vertice perché ciò sarebbe in contrasto con quel principio di trasparenza necessario "
Neppure è da considerare rilevante, dice il Collegio, per escludere la natura giornalistica, il fatto che, come previsto dalla 1. n. 150 del 2000, l'addetto all'ufficio stampa si interfacci con i "mezii di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici" e non direttamente con il pubblico i in quanto questa è anche l'attività delle agenzie di stampa, nate proprio per fornire informazioni ai giornali e ai mass media.
La cassazione ammette che il giornalista dell'ufficio stampa pubblico, in quanto dipendente della pubblica amministrazione, è tenuto anche all'obbligo di fedeltà proprio di
qualunque lavoratore subordinato, e quindi deve evitare di "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione" del suo datore di lavoro e non deve
ma questo è un limite generale, che riguarda anche il giornalista 'privato' .
In conclusione le Sezioni Unite affermano che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo presso gli Uffici Stampa degli uffici pubblici non può che essere giornalistica.
Il comunicato stampa INPGI in merito sottolinea che "Con la decisione in questione sono stati enunciati due principi di diritto fondamentali:
Per l'ente è di particolare importanza questo secondo principio , affermato da anni dall’Istituto, ovvero la "necessita di assicurare il corretto adempimento contributivo nei confronti dell’INPGI da parte di qualsiasi datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze professionisti che svolgono attività giornalistica, anche nell'ottica di un rafforzamento dell'ente". In merito è in corso da mesi un grande dibattito nell'ottica della riforma dell'ente che sta affrontando sfide impegnative a fronte del calo di fatturato degli editori "cartacei" e delle grandi modifiche organizzative della professione , piu che mai ampliata dalle tecnologie informatiche e social, spesso ma in forme non riconosciute legalmente .
Leggi le ultime novità nell'articolo: "Inpgi: proroga commissariamento e novità sulla contribuzione"
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