Con Risposta a interpello n 524 del 30 luglio 2021 in relazione alla possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, le Entrate chiariscono che gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente "trainati" ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio e nel caso di modifiche dimensionali degli stessi possa avvenire a certe condizioni.
In particolare, come nell'Eco-bonus, specifica l'agenzia, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Eco-bonus e del Superbonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.
Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
Si riepilogano i dati del caso di specie trattato nell'interpello a beneficio di casi similari.
Nell'ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite
Per l'intervento "trainato", verranno sostituiti anche gli infissi sia del piano terra che del primo piano, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato di 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione.
Ciò comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti.
Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un'unica finestra di maggiori dimensioni.
L'Istante chiedeva se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ossia al Superbonus e le Entrate rispondono affermativamente
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