La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21801 del 29 luglio 2021, ha affermato che è discriminatorio il bando interno che per l'avanzamento di carriera premia l'esperienza lavorativa maturata solo sulla base dell'orario di lavoro applicato . Infatti la comparazione evidenzia la penalizzazione dei lavoratori part-time sia maschi che femmine ma non puo non essere considerata anche la maggiore incidenza di questo tipo di contratto per le donne, che porta a una discriminazione indiretta
Il caso era stato sollevato da una dipendente dell'Agenzia delle entrate Piemonte , che aveva fatto ricorso contro un bando di selezione per la progressione economica dalla posizione F3 alla posizione F2, in particolare in relazione al criterio di computo del punteggio per «esperienza di servizio maturata».
Il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso mentre la Corte territoriale aveva riformato la sentenza ritenendo che la regola non producesse un effettivo svantaggio per i lavoratori di genere femminile, in quanto il criterio del riproporzionamento del punteggio si applicava a tutti i lavoratori part-time, indipendentemente dal genere.
Secondo i giudici di appello dato che la discriminazione era esclusa in quanto nell'ambito della direzione regionale Piemonte avevano partecipato alla procedura 81 dipendenti part time, di cui l'82% donne (67 donne) e avevano ottenuto la progressione 33 dipendenti, dei quali il 91% donne (30 donne), il che escludeva la discriminazione.
il giudice dell'appello escludeva anche la discriminazione a danno dei dipendenti part time, per la legittima applicazione del criterio del pro rata temporis e per la diversità delle situazioni nelle quali le assenze, in forza di legge o per accordo sindacale, erano equiparate dal bando della selezione ad un periodo lavorato.
La ricorrente ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza con due motivi il secondo dei quali viene accolto dalla Suprema corte
Si trattava della principio della discriminazione indiretta descritta dall l'articolo 25, comma due, D.Lgs. nr. 198/2006 che vieta i criteri di selezione dei lavoratori suscettibili di produrre un effetto sperequato in danno di un genere rispetto all' altro, nonostante il criterio in se sia neutro e realizzi i suoi effetti sia per i aschi che per le femmine . Sulla stessa orientamento la corte Europea
La corte ricorda che l 'istituto del part time è collegato in misura preponderante al genere femminil ein quanto piu compatibile con le necessità familiari; pertanto la scelta di ridurre il punteggio per il lavoro part time incideva astrattamente su entrambi i sessi ma realizzava una discriminazione indiretta di genere. –
La corte conclude quindi che la sentenza impugnata— "dopo avere erroneamente valorizzato il fatto che il criterio di selezione colpiva tutti i lavoratori part time, indipendentemente dal genere— ha di fatto conferrmato l'«effetto discriminatorio» e ha utilizzato una metodologia di indagine non corretta.
Precisa infatti che "per verificare la esistenza di una discriminazione indiretta di genere il giudice deve in primo luogo prendere in considerazione l'insieme dei lavoratori assoggettati alla norma in questione e deve poi confrontare tra loro: le proporzioni rispettive di lavoratori che sono e che non sono «colpiti» dall'asserita disparità di trattamento all'interno della manodopera di sesso maschile (rientrante nel campo di applicazione della disposizione) e le medesime proporzioni nell'ambito della mano d'opera femminile".
Viene anche ricordato che " l'obiettivo di apprezzare in misura puntale l' esperienza di servizio è in sé legittimo. Occorre, tuttavia, rammentarei, che, come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea , « il nesso particolare tra la durata di un'attività professionale e l'acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione. Infatti, sebbene l'anzianità vada di pari passo con l'esperienza, l'obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto (Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 39).
Part time osservato speciale dunque nei bandi di selezione per gli avanzamenti di carriera del personale.
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