News Pubblicata il 05/08/2021

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Part time e discriminazione di genere indiretta ai fini della carriera

La Cassazione afferma che ai fini della promozione l'esperienza lavorativa calcolata sulle ore lavorate risulta discriminatoria, anche se indirettamente, per il genere femminile



La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21801 del 29 luglio 2021, ha affermato che è discriminatorio il bando interno che  per l'avanzamento di carriera premia l'esperienza  lavorativa maturata  solo   sulla base dell'orario di lavoro  applicato . Infatti la comparazione  evidenzia la penalizzazione dei lavoratori part-time sia maschi che  femmine ma non puo non essere considerata anche la maggiore  incidenza  di questo tipo di contratto per le donne,  che porta a una  discriminazione indiretta  

Il caso era stato sollevato da una dipendente dell'Agenzia delle entrate  Piemonte , che aveva fatto ricorso contro un bando  di  selezione per la progressione economica  dalla posizione F3 alla posizione F2, in particolare  in relazione al criterio di computo del punteggio per «esperienza di servizio maturata».

 Il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso mentre la  Corte territoriale aveva riformato la sentenza  ritenendo che   la regola non producesse un effettivo svantaggio per i lavoratori di genere femminile, in quanto il criterio del riproporzionamento del punteggio si applicava a tutti i lavoratori part-time, indipendentemente dal genere.

Secondo i giudici di appello  dato che la discriminazione era esclusa in quanto   nell'ambito della direzione regionale Piemonte avevano partecipato alla procedura 81 dipendenti part time, di cui l'82% donne (67 donne) e avevano ottenuto la progressione 33 dipendenti, dei quali il 91% donne (30 donne), il che escludeva la discriminazione.

 il giudice dell'appello escludeva anche la discriminazione a danno dei dipendenti part time, per la legittima applicazione del criterio del pro rata temporis e per la diversità delle situazioni nelle quali le assenze, in forza di legge o per accordo sindacale, erano equiparate dal bando della selezione ad un periodo lavorato.

La ricorrente ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza con due motivi il secondo dei quali viene accolto dalla Suprema corte 

Si trattava della  principio della discriminazione indiretta descritta dall l'articolo 25, comma due, D.Lgs. nr. 198/2006    che vieta  i criteri di selezione dei lavoratori suscettibili di produrre un effetto sperequato in danno di un genere rispetto all' altro, nonostante  il criterio in se sia neutro e realizzi i suoi effetti sia per i aschi che per le femmine . Sulla stessa  orientamento la corte Europea 

La corte  ricorda che l 'istituto del part time è collegato in misura preponderante al genere femminil ein quanto piu  compatibile con le necessità familiari; pertanto la scelta di ridurre il punteggio per il lavoro part time incideva astrattamente su entrambi i sessi ma realizzava una discriminazione indiretta di genere. –

 La corte conclude quindi che la sentenza impugnata— "dopo avere erroneamente valorizzato il fatto che il criterio di selezione colpiva tutti i lavoratori part time, indipendentemente dal genere— ha  di fatto conferrmato  l'«effetto discriminatorio» e ha utilizzato una  metodologia di indagine non corretta. 

Precisa  infatti  che  "per  verificare la esistenza di una discriminazione indiretta di genere il giudice deve in primo luogo prendere in considerazione l'insieme dei lavoratori assoggettati alla norma in  questione e  deve poi confrontare tra loro: le proporzioni rispettive di lavoratori che sono e che non sono «colpiti» dall'asserita disparità di trattamento all'interno della manodopera di sesso maschile (rientrante nel campo di applicazione della disposizione) e le medesime proporzioni nell'ambito della mano d'opera femminile".  

Viene anche ricordato che  " l'obiettivo di apprezzare in misura puntale l' esperienza di servizio è in sé legittimo. Occorre, tuttavia, rammentarei, che, come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea , « il nesso particolare tra la durata di un'attività professionale e l'acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione. Infatti, sebbene l'anzianità vada di pari passo con l'esperienza, l'obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto (Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 39).

Part time osservato speciale dunque nei bandi di selezione per gli avanzamenti di carriera  del personale.

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione 21801 2021 part time discriminatorio

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