Verifiche e possibili sospensioni delle prestazioni assistenziali per i percettori di assegno sociale assegno di invalidità (cecita e sordita) che non hanno inviato le dovute dichiarazioni dei redditi a partire dal 2017. Inps spiega nel messaggio n. 2765 del 28 luglio 2021 l'iter che viene intrapreso prima della sospensione ed eventuale revoca .
Si specifica innanzitutto che le prestazioni assistenziali che seguono:
- pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
- assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
- pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
- pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
- assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971),
vengono erogate dall'INPS ai soggetti che dimostrino di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
I beneficiari sono tenuti quindi a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, anche se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate
L’Istituto ha verificato per l’anno 2017 ben 68.586 soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (anno 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.
L'iter di sospensione ed eventuale revoca delle prestazioni economiche prevede quindi un nuovo sollecito a mezzo raccomandata dopo la quale gli interessati avranno 60 giorni per comunicare i redditi prima della sospensione
Vediamo piu in dettaglio l'iter per ciascuna prestazione
Verifiche assegni di invalidita
Riguardano soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità e prevedono
- invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R,
- entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica
- trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.
Verifiche assegni sociali
Sono interessati i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’istituto provvederà:
- a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con l'invito presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
Modalità di comunicazione dei dati reddituali
L’interessato potrà presentare i propri dati reddituali
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di Patronato o altri intermediari abilitati
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