Con risposta a interpello n 520 del 29 luglio 2021 le Entrate chiariscono che laddove un contribuente forfettario, con l'emissione seppur tardiva della fattura elettronica tramite SdI e il ricorso al ravvedimento operoso per la sanzione, mostri l'intenzione di voler conservare il requisito del "fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico", l'errore compiuto di emissione di una fattura cartacea, non comporta di per sé la perdita del regime premiale.
L'articolo 1 del d.lgs. 5 agosto del 2015, n. 127 concernente la "Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati", dispone al comma 3, ultimo periodo, che «sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" .. e quelli che applicano il regime forfettario...».
Tuttavia, al fine di promuovere l'utilizzo della fatturazione elettronica tramite SdI da parte di tutti gli operatori economici, la legge di bilancio 2020 ha modificato il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, disponendo che «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».
L'agenzia ricorda che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43 del dPR n. 600 del 1973, «Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata» >>
La riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento a favore di chi applica il regime forfetario è, dunque, subordinata all'avere il fatturato del periodo d'imposta "costituito esclusivamente" da fatture elettroniche emesse tramite SdI.
Ne deriva che l'emissione di fatture con modalità diverse da quelle prescritte non determina, in linea generale l'applicazione di alcuna sanzione, salvo la perdita del beneficio ivi contemplato.
Nel caso di specie l'istante riferisce che in data 22 marzo 2021, all'atto dell'incasso di un corrispettivo mediante bonifico, erroneamente ha emesso un documento cartaceo e «... ha dimenticato di inviare la fattura elettronica allo SDI, inviandola in data 7 aprile oltre, quindi, il termine di 12 giorni previsto dall'art. 21, comma 4, del D.P.R. N. 633/1972 ».
Si tratta perciò di un ritardo nell'adempimento fiscale, avendo emesso il 7 aprile 2021 la fattura elettronica tramite SdI relativa ad un corrispettivo incassato il 22 marzo 2021 e, quindi, oltre i dodici giorni.
L'agenzia afferma che laddove l'istante, con l'emissione seppur tardiva della fattura elettronica tramite SdI e la definizione della sanzione mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, mostri l'intenzione di voler conservare il requisito del "fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico", l'errore compiuto non comporti di per sé la perdita del regime premiale
Aggiunge infine che il documento cartaceo emesso nei confronti del cliente deve essere considerato come una mera quietanza dell'importo versato, priva di rilevanza fiscale.
Conclude evidenziando che, laddove l'istante abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette, la tardiva emissione della fattura non soggetta ad IVA, oltre i dodici giorni successivi a quello in cui l'operazione si considera effettuata, è punita con la sanzione residuale di cui all'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 (da 250 Pagina 4 di 5 a 2.000 euro)
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