Pubblicato in GU n 201 del 23 agosto 2021 l’accordo del 4 agosto 2021 tra lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali con il quale si adotta il modulo unificato e standardizzato per la presentazione della CILA ai fini del superbonus 110% ossia la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La conferenza unificata ha siglato con lo Stato, le regioni, le province autonome e le autonomie locali un accordo riguardante l’utilizzo di una modulistica unificata e standardizzata per l'attuazione di procedure di semplificazione.
Il comma 13-ter dell'art. 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto che gli interventi da esso disciplinati, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono indicati:
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo.
Si specifica che per tali interventi, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
SCARICA QUI IL MODELLO CILA SUPERBONUS
La Cila, presentata con questo nuovo schema, potrà anche costituire variante in corso d’opera alla Cila superbonus già presentata precedentemente, integrando i suoi contenuti, novità questa apportata proprio dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni.
Finora la CILA non ammetteva cambiamenti e in caso di variazioni ai lavori intervenute in corso d’opera, si doveva presentare un altro documento annullando il precedente.
La CILA standard ha diverse sezioni la priva parte è così strutturata:
Si segnala la sezione f) dove saranno attestati:
superando la verifica dello stato legittimo.
La sezione relativa al progettista, che consta di 3 punti più le note dove il tecnico, attestando che le opere rientrano nel perimetro del 110%, potrà decidere di allegare un elaborato progettuale con schemi grafici o una descrizione sintetica degli interventi, tutto ciò a sua discrezione.
Egli dovrà dichiarare tipologia di intervento, descrizione sintetica delle opere e altre comunicazioni necessarie all'intervento.
Nella parte finale del modello vi è la sezione " Altri soggetti coinvolti" (allegato alla CILA Superbonus) contenente i dati anagrafici e i recapiti di:
Per tutte le novità sul superbonus leggi Superbonus 110%: la conversione del DL semplificazioni prevede novità sul cappotto termico
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