Con Circolare n 9/E del 23 luglio le entrate trattano del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 legge di bilancio 2021) attraverso numerose risposte a quesiti.
Innanzitutto con il documento si prassi si ricordano le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 e in particolare:
Successivamente, si specifica che anche il Decreto Sostegni bis appena convertito in legge ha previsto con l’articolo 20 che, alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro:
L'agenzia precisa però che considerate le numerose analogie tra la disciplina del super e dell’iper-ammortamento e quella del credito d’imposta, è possibile fare riferimento a quanto illustrato nella circolare n. 4/2017 i cui chiarimenti, per quanto compatibili con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi ancora validi.
Inoltre si precisa che la disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Ecco una tabella riassuntiva sul credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi proposta dalla stessa agenzia nella Circolare n9/E:
Investimenti | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021/30.6.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021
| Dall’1.1.2022 al 31.12.2022/30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022
| Beneficiari
| Utilizzo | Adempimenti |
Beni materiali non 4.0
| 10% per investimenti fino a 2 milioni € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) comma 1054
| 6% per investimenti fino a 2 milioni € comma 1055
| Imprese Esercenti arti e professioni
| Tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione Unica quota annuale (commi 1059 e 1059-bis) per investimenti comma 1054
| Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni
|
Beni Immateriali non 4.0
| 10% per investimenti fino a 1 milione € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) comma 1054
| 6% per investimenti fino a 1 milione € comma 1055
| Imprese Esercenti arti e professioni
| Tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 milioni € per investimenti comma 1054
| Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni
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Beni materiali 4.0 (Allegato A, legge n. 232 del 2016)
| - 50% per investimenti fino a 2,5 milioni € - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni € comma 1056
| - 40% per investimenti fino a 2,5 milioni € - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni € comma 1057
| Imprese
| Tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione
| Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) Comunicazione MISE
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Beni immateriali 4.0 (Allegato B, legge n. 232 del 2016) | 20% per investimenti fino a 1 milione € comma 1058 |
| imprese |
| Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all’acquisizione dei beni Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) Comunicazione MISE
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Con risposta al quesito n 1 le Entrate chiariscono che avuto riguardo alle discipline agevolative analoghe a quella in esame, si evidenzia come la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.
L'agenzia è dell’avviso che il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.
Con risposta al quesito n 2 le entrate chiariscono che la disciplina in esame non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, fermo restando che deve trattarsi pur sempre di investimenti in beni connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dai soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione.
Pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa, pertanto, sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili e pertanto si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo caso, all’ammortamento dello stesso).
Si rimanda alla corposa circolare per tutti gli altri chiarimenti.
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