Per non perdere le agevolazioni prima casa, più tempo per trasferire la residenza in caso di acquisto di immobili sottoposti a lavori di riqualificazione energetica trainanti, rientranti nel superbonus del 110 per cento.
In particolare, l’acquirente dovrà, entro 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita (anzichè 18 secondo i termini ordinari), provvedere al trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile individuato come prima casa.
Lo prevede l'articolo 33 bis del Decreto Semplificazioni bis, introdotto in sede referente, e sul quale la Camera il 23 luglio ha votato la fiducia (scarica qui il testo approvato).
Il provvedimento, nel quale è inserito un importante capitolo destinato al superbonus 110 per cento, ampliato per scopi di utilità sociale, quali ospedali, case di cura e conventi, e per l'eliminazione di barriere architettoniche in favore delle persone disabili, passa ora all'esame del Senato.
Nello specifico, l’articolo in esame alla lettera c), prevede l'introduzione del nuovo comma 10-bis all'articolo 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus), stabilendo che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (art. 119 comma 1, lettere a), b) e c) del DL 34/2020) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
Ricordiamo che le agevolazioni "prima casa" (disciplinate dalla Nota II bis, in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico del 26/04/1986 n. 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) consistono nel versamento di imposte ridotte sull’atto di acquisto:
Tale regime agevolato si applica ai trasferimenti che abbiano ad oggetto case di abitazione non di lusso, ovvero non si applicano in caso di acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Sempre lo stesso Decreto Semplificazioni bis, prevede una novità che riguarda anche il sismabonus acquisti.
Viene previsto più tempo per la rivendita da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ricostruiti ammessi al sismabonus, in particolare il sisma bonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
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