Con Circolare n 9/E del 23 luglio l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire indicazioni sul Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051 a 1063 legge di bilancio 2021) attraverso numerose risposte a quesiti. Uno dei dubbi, riguardava la cumulabilità con altre agevolazioni, che ha permesso di chiarire il procedimento da seguire per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d’imposta.
Innanzitutto si ricorda che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto».
In sostanza, l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.
Per controllare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare è necessario:
Si precisa che nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Concludendo, se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta,
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