Con la nota del 16 luglio 2021 l'ispettorato del lavoro fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in merito ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo che riprendono, parzialmente, nel 2021 dopo il blocco generalizzato dettato dal DL Cura Italia.
La nota dell'ispettorato fornisce anche un nuovo modello ad hoc per la riattivazione delle procedure di conciliazione ex art 7 L.604 1966.
Riepilogo divieto licenziamento 2021
Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento si ricava dalle disposizioni degli ultimi decreti-legge emanati ovvero:
- D.L. n. 41/2021 "Sostegni"
- D.L. n. 73/2021 "Sostegni bis", in questi giorni in corso di conversione
- D.L. n. 99/2021 ("Fisco lavoro e imprese" recepito nella legge di conversione del Sostegni bis)
In particolare, il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo oggi è previsto:
- fino al 30 giugno 2021 per le aziende del settore industriale che hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID . Dal 1 luglio quindi è cessato
- fino al 31 ottobre per le aziende aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga e alla cassa integrazione operai agricoli CISOA
- e per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
- fino al 31 dicembre 2021 per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio solo nel caso in cui tali aziende richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro tale data.
- fino al 31 dicembre anche per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO che chiedano gli strumenti di integrazione salariale ulteriori fino al massimo al 31 dicembre 2021.
Alleghiamo in fondo all'articolo la tabella riepilogativa
Viene anche ricordato che :
- riguardo l'utilizzo di contratti di solidarietà, non sussiste un contestuale divieto esplicito di licenziamento ma che gli accordi sindacali sono finalizzati proprio ad evitare la riduzione del personale
- le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) assieme alle OO.SS. (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, hanno siglato un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.
Procedure di conciliazione
Riguardo le procedure conciliative alla nota dell'ispettorato è allegato un modello di istanza specifico (all. n. 2 - Modulo INL 20/bis- vedi sotto)
Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, l'ispettorato raccomanda alle aziende interessate di rinnovare l’istanza utilizzando lo stesso modello
Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini ma verificheranno contestualmente nelle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale.