News Pubblicata il 20/07/2021

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Sismabonus al 110%: spetta in caso di demolizione, ricostruzione e spostamento edificio

di Redazione Fisco e Tasse

Delocalizzazione e aumento di volumetria dell'edificio. Le Entrate chiariscono che spetta il sismabonus al 110% anche se non rientra nella casistica della ristrutturazione edilizia



Con Risposta a interpello n 478 del 15 luglio 2021 le Entrate affrontano il caso di delocalizzazione di un edificio per il quale si chiede il sisma bonus. L'edificio sarà soggetto a demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico. 

Le Entrate chiariscono che nel caso di:

può usufruire del sisma bonus al 110% coni l limite di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Nello specifico, in relazione agli interventi prospettati nell'istanza di interpello, con la circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. 

Affinché l'acquirente dell'unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione. 

Inoltre, come chiarito con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1-speties del decreto-legge n. 63 del 2013, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

In sostanza, sostiene l'agenzia, la norma sopra richiamata consente l'applicazione del beneficio anche nelle ipotesi che dal punto di vista della qualificazione "edilizia" non rientrano prettamente nella casistica della "ristrutturazione edilizia" così come definita dall'articolo 3, comma 1. lett. d) del DPR n. 380/2001. 

Nel presupposto che l'intervento sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, si ritiene che gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi descritti possano fruire della detrazione di cui si tratta.

E specifica l'agenzia, resta fermo che, nei medesimi limiti in termini di presupposti generali, ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, gli acquirenti delle unità immobiliari potranno optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dalla società istante e da questa ultima recuperato sotto forma di credito d'imposta. di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura); 

b) per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 15.07.2021 n. 478

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