Con Decreto Direttoriale MISE del 30.11 si stabilisce che a partire dal 13 dicembre 2021 e fino al 29 aprile 2022 le imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid, potranno presentare domanda per accedere al Fondo da 400 milioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico.
Si sottolinea che rimane confermato quant’altro contenuto nel decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 2357 del 3 settembre 2021 e non modificato nel presente decreto.
Ricordiamo che la finestra era stata aperta il 20 settembre e per due mesi e le relative istruttorie si concluderanno entro il 31 dicembre 2021.
Per richiedere il finanziamento del Fondo Sostegno Grandi Imprese è necessario:
Al termine della procedura on line verrà assegnato un protocollo elettronico.
SCARICA QUI IL FAC SIMILE DELLA DOMANDA (attenzione il fac simile NON può essere utilizzato per la presentazione della domanda)
Come indicato nell'avviso pubblicato in GU n 219 del 13 settembre 2021 con il DD decreto Direttoriale del 3 settembre sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 3 agosto 2021.
L’obiettivo della misura è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.
Si prevede:
Attenzione va prestata al fatto che la concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione.
La domanda può essere presentata da:
a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
c) presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell'attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto;
d) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
e) hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea;
g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
i) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
j) nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
k) non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio
La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica e il modulo di domanda, redatto in lingua italiana, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’improcedibilità della stessa.
L’iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d’invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
a) registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
d) caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
e) caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.
Secondo quanto riportato nell'elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 2021 e dal decreto direttoriale (scarica qui il file completo) alle domande dovranno allegarsi i seguenti documenti:
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, definito in conformità con il punto 27, lettera a), del “Quadro temporaneo”, da restituire in cinque anni.
L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:
L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.
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