Con l'introduzione della possibilità, prevista dal nuovo articolo 9-ter introdotto dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di effettuare i pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, sorge il problema, per coloro che hanno scelto il pagamento rateale, di dover ricalcolare gli interessi per i pagamenti successivi a tale data, ovvero, per le rate con scadenza successiva al 31 agosto (in sostanza, quelle a partire dal 16 settembre), tenendo in considerazione le scadenze scelte con il primo pagamento della prima rata.
Diversamente dalle precedenti proroghe, il piano di rateazione scelto dal contribuente rimane inalterato.
I soggetti ammessi possono decidere anche di non beneficiare della proroga, e di versare le imposte alle scadenze ordinarie, ovvero, superata la scadenza del 30 giugno, entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40.
Ricordiamo che, secondo le regole ordinarie, i contribuenti titolari di partita IVA (persone fisiche) che optano per il pagamento rateale delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto, devono effettuare il pagamento della prima rata entro:
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale (si considerano 360 i giorni dell’anno e tutti i mesi di 30 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
Sulle rate successive alla prima, pertanto si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella che riporta anche le scadenze ordinarie delle singole rate:
RATA | VERSAMENTO (primo versamento il 30.06) | INTERESSI % | VERSAMENTO | INTERESSI % |
1ª | 30 giugno | 0,00 | 30 luglio | 0,00 |
2ª | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
3ª | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 18 ottobre | 0,84 |
5ª | 18 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6ª | 16 novembre | 1,50 |
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Come previsto dalla norma, la proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
Come abbiamo detto, la proroga non incide sul piano di rateazione scelto dal contribuente.
Pertanto, prendendo ad esempio il caso di un contribuente soggetto Isa, titolare di partita Iva, che abbia scelto di pagare in 5 rate effettuando il primo versamento il 30 giugno 2021, potrà mantenere lo stesso piano di rateazione, ma senza pagare interessi, per le due rate in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 (seconda rata del 16 luglio e terza del 20 agosto).
Dovrà invece pagare le altre 2 rate il 16 settembre e il 18 ottobre, e su queste ultime dovrà calcolare gli interessi del 4% annuo a partire dalla rata in scadenza il 16 settembre 2021, riepilogando:
Riepiloghiamo le scadenze delle rate e interessi da applicare, per i soggetti titolari di partita Iva e NON, che usufruiscono della proroga e optano per il versamento rateale delle imposte.
Sulle rate successive alla prima, quella del 15 settembre 2021, sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021, pertanto si applicano gli interessi indicati nelle seguenti tabelle con le relative scadenze delle singole rate, che si differenziano a seconda che il soggetto sia o meno titolare di partita Iva.
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % |
1ª | 15 settembre | 0,00 |
2ª | 16 settembre | 0,01 |
3ª | 18 ottobre | 0,34 |
4ª | 16 novembre | 0,67 |
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % |
1ª | 15 settembre | 0,00 |
2ª | 30 settembre | 0,17 |
3ª | 02 novembre | 0,50 |
4ª | 30 novembre | 0,83 |
Non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 53 del 5 agosto dell’Agenzia delle Entrate che ha finalmente fornito specifiche in merito al nuovo calendario nelle ipotesi di pagamenti dilazionati delle imposte, da parte dei soggetti Isa.
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