La società istante esercita l'attività di tour operator, gestione alberghi e ristoranti, e nell'anno 2020, ha effettuato il seguente investimento:
1) software dedicato alla gestione alberghiera
2) software dedicato alla gestione dei ristoranti presenti nelle strutture
3) software dedicati a potenziare e ottimizzare le vendite on line di soggiorni e servizi accessori.
L'istante chiede all’Agenzia se può accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 120 del Dl n. 34/2020 reputando di si in quanto si tratta di investimenti in attività innovative, tra cui rientrano lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'agenzia con Risposta a interpello n 469 dell'8 luglio 2021 chiarisce quando spetta il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro nel caso specifico di software da utilizzare in ambito di ristorazione e touùr operator.
Essa specifica che con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione di cui si tratta.
In particolare, con riferimento agli investimenti agevolabili la circolare ha precisato che, in merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.
Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.
Tenuto conto della ratio legis, si ritiene che siano inclusi tra le spese agevolabili tutti i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che il relativo sostenimento risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 nell'accezione descritta con la citata circolare n. 20/E del 2020 e, sempreché le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità considerata la tipologia di attività svolta ed ai luoghi in cui la stessa viene posta in essere.
Con riferimento al caso di specie l'agenzia ha chiarito che sono agevolabili gli investimenti indicati ai primi due punti suddetti in quanto riconducibili all’acquisto di sotware utili a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione della pandemia.
Diversamente, si ritiene che non sia agevolabile l'investimento contrassegnato nel punto tre il quale riguarda l'acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela dell'istante il cui sito internet è diventato un vero e proprio sito di e-commerce.
Tale investimento, spiega l'agenzia, appare finalizzato senz'altro a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici dell'istante, indipendentemente però dalla diretta connessione con le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture; per altro verso, la possibilità che detti software siano utilizzati dai dipendenti fuori dalla sede ordinaria di lavoro in smart working appare una funzione, in questo caso, meramente accessoria ed eventuale.
Si ritiene che le spese del punto tre non rientrino tra gli investimenti agevolabili di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio, poiché si tratta di un acquisti non riconducibili a quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.
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