L’art.19 bis della legge di conversione del decreto Sostegni bis in corso di approvazione prevede la proroga del credito di imposta per le società benefit al 31 dicembre 2021 e l'ampliamento dei costi agevolati.
Viene infatti inserito un nuovo comma che prevede che “Tra i costi di costituzione o trasformazione sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L’importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente”
Il credito di imposta per le società Benefit è stato introdotto dall’art. 38 ter del decreto Rilancio che per la “Promozione dell’ecosistema Società Benefit” ha previsto un credito di imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti dalla data di entrata in vigore della Legge e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea e sugli aiuti di stato.
Successivamente il decreto Milleproroghe ha prorogato la scadenza del 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Ora in sede di conversione del decreto Sostegni bis viene prevista una ulteriore proroga al 31 dicembre 2021, un anno in piu’ rispetto alla previsione originaria, e l’ampliamento dei costi ammessi che ricomprendono anche i costi di consulenza, notarili e i costi per l’iscrizione al registro delle imprese.
Scopo della norma è incentivare la costituzione di questo tipo di società con la decurtazione delle spese del 50% mediante il riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare in compensazione, con il limite di 10mila euro per contribuente.
Per saperne di piu' di questo tipo di società rimandiamo all'articolo "La società benefit: nuovo modello di impresa sostenibile"
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