News Pubblicata il 12/07/2021

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Spettacolo: novita su malattia, maternità, disoccupazione

Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo.



Inizia a prendere forma l'innalzamento delle tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori del settore dello spettacolo introdotte dal Decreto n.73 2021 cd. Sostegni BIS, che intanto è quasi giunto alla fine dell'iter di conversione in legge (attesa entro il 24 luglio p.v.)

L'INPS ha fornito  le istruzioni , con il messaggio 2563/2021,  per l'aumento, a favore degli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), 

del massimale contributivo giornaliero  di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di finanziamento dell’indennità economica di maternità, calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera.

In particolare  l’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevede  l’innalzamento del contributivo giornaliero da euro 67,14 a euro 100,00.

La novità si applica  a partire dai periodi di competenza giugno 2021  per cui  i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 182/1997, dovranno adeguarsi al  nuovo valore.

Disoccupazione e  pensione lavoratori dello spettacolo

Lo stesso decreto  73 2021 ha stabilito che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico  sia per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo  nel caso di disoccupazione. 

Il comma 7 istituisce dal 1° gennaio 2022, una "indennità di assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo  per la disoccupazione involontaria",  in sigla ALAS,  erogata dall’INPS che sarà finanziata con una aliquota aggiuntiva del 2% .  Per l’accesso sono previsti i seguenti requisiti: 

  1. essere in stato di non occupazione;
  2. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  3. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza
  4. aver maturato, dal primo gennaio dell'anno  precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  5. avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a  35.000 euro.

 La domanda andrà presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. L’importo della ALAS corrisponderà al: 

 Non potrà in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021 e verrà  corrisposta mensilmente per un massimo  di 6 mesi.

Agevolazioni per la pensione:

Viene diminuito da 120 a 90 il requisito  di contributi giornalieri ai fini della maturazione dell'annualità necessaria per l’accesso alla pensione,

Saranno inoltre accreditati d'ufficio 90 contributi giornalieri ai lavoratori che:

Infine, viene introdotto anche per le fondazioni lirico-sinfoniche   l’obbligo assicurativo INAIL per il personale orchestrale.   Il premio sarà definito da un  decreto ministeriale, (ancora in fase di emanazione).

Fonte: INPS



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