Tra gli emendamenti approvati in Commissione per la conversione in legge del decreto legge Sostegni bis (n. 73/2021) che arriva oggi in aula alla Camera , sono da segnale due misure in tema di lavoro si tratta di :
una nuova misura di misura di sostegno alle imprese che investono in formazione professionale di alto livello negli ambiti previsti dal PNRR e
la possibilità di utilizzare causali previste dai CCNL e da contratti di secondo livello per contratti a termine oltre i 12 mesi, fino a settembre 2022.
Vediamo di seguito piu in dettaglio le novità, ( ancora da confermare, ricordiamo, con l'approvazione in aula , prevista per il 24 luglio 2021).
Si tratta di un credito di imposta previsto per spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, pari al 25 per cento,
Dovrebbero rientrare le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali :
Il nuovo credito d'imposta , se approvato, non concorrerà alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. .
Criteri e modalità di richiesta saranno definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Due emendamenti approvati in Commmissione dalla maggioranza a poche ore di distanza prevedono che per i contratti a termine i contratti collettivi sia nazionali che di secondo livello potranno disciplinare le causali che consentono di derogare al limite dei 12 mesi, (già possibili, senza causali secondo l'ultima disciplina in materia dettata dal Decreto Dignità 87/2019 ) restando pero entro il limite massimo di 24 mesi complessivi .
La novità è contenuta in un nuovo comma dell'art 19 del DL 73 in cui si prevede che si possano "attivare contratti a tempo anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi ". La deroga sembra avere pero una durata limitata , fino a settembre 2022, legata all'emergenza COVID e alla necessita di accompagnare la ripartenza delle attività economiche . Negli ultimi sei mesi infatti l'occupazione è tornata a crescere solo grazie all'aumento di 180mila nuovi contratti a termine.
Leggi sulla disciplina in vigore Contratti a tempo determinato: guida 2021
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