Con la circolare n. 99 dell'8 luglio 2021 Inps concede piu tempo ai datori di lavoro per la richiesta di cassa integrazione prevista dal decreto sostegni . Fornisce anche le istruzioni per l'indennità destinata ai lavoratori portuali .
In particolare si adeguano le istruzioni a quanto previsto dalla conversione in legge del decreto che ha regolamentato la possibilità di chiedere gli ammortizzatori sociali in continuità con i precedenti senza attendere la data del 1 aprile, prevista inizialmente dal decreto
Si ricordera che l'inps con la circolare 72/2021 , aveva già accordato la possibilità di far retrocedere la domanda dal 29 marzo per le aziende che avvevano esaurito le 12 settimane previste dalla legge di bilancio già prima del 31 marzo e, avendo avuto l'autorizzazione per le 12 settimane previste dalla legge 178/2020, le avevano esaurite prima del 31 marzo.
Ma attenzione : le nuove istruzioni accordano ulteriori 30 giorni per regolarizzare i periodi ante 31 marzo 2021 :
Per i soggetti che avevano già inoltrato l'istanza la domanda integrativa dovra riportare nel campo note il numero di protocollo della precedente richiesta
La circolare specifica anche che in questo caso i datori di lavoro potrebbero essere chiamati a variare i flussi uniemens interessatii ma su questo aspetto Inps annuncia un nuovo messaggio con le specifiche istruzioni .
Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
L'istituto ribadisce infine che i periodi previsti dal decreto Sostegni (13 settimane per la Cigo e 28 settimane per l'assegno ordinario e la Cigd), non sono collegati con quelli accordati dalla legge di bilancio 178/2020 .Riguardo al differimento dei termini decadenziali, invece si rimanda al messaggio 2310/2021.
la legge di conversione ha previsto che per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti i(compresi i lavoratori in esubero delle imprese concessionarie), con sensibili riduzioni di traffico e passeggeri e laddove sussistano, al 22 maggio 2021, (data di entrata in vigore della legge n. 69/2021), stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività per le giornate di mancato avviamento al lavoro può essere corrisposta un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
L’indennità spetta:
I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.
L'indennità sarà erogata dall’INPS previa acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle Infrastrutture .
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