Le Entrate con Risposta a interpello n 463 del 7 luglio 2021 chiariscono che nel caso di personale medico esterno all'Amministrazione con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per ricoprire la figura professionale di medico in regime forfetario è evidente che l'attività oggetto del contratto di co.co.co rientra nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata e, pertanto, i relativi compensi, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), ultima parte, del Tuir, costituiscono per il percipiente redditi di natura professionale, fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir.
Il Ministero istante, al fine di far fronte alle esigenze connesse allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha stipulato, a decorrere dal 2020, contratti di collaborazione coordinata e continuativa con:
Gli schemi contrattuali regolanti la corresponsione del trattamento economico, prevedono:
Il Ministero precisa che i predetti compensi sono onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del collaboratore e del Ministero.
Alcuni medici hanno eccepito la non corretta applicazione del regime fiscale applicato ai compensi erogati dal Ministero istante, ritenendo che nella fattispecie rappresentata dovesse trovare applicazione l'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi nella parte in cui è previsto che qualora la collaborazione rientri nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente, il relativo reddito è attratto in quello professionale disciplinato dall'articolo 53, comma 1, del Tuir e che sui compensi erogati, il Ministero istante non è tenuto ad applicare alcuna ritenuta, dal momento che gli stessi hanno aderito al regime forfetario che prevede l'applicazione della sola imposta sostitutiva sui redditi professionali prodotti.
Il ministero chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare a tali compensi.
Le Entrate, sostanzialmente concordano con le eccezioni sollevate dai medici e con particolare riferimento agli obblighi di effettuazione della ritenuta d'acconto Irpef, prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, osservano che l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, ha introdotto il cd. regime forfetario che prevede, al ricorrere di determinate condizioni, l'applicazione sui redditi di natura professionale di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP
Conseguentemente, qualora i medici titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Ministero, attestino il rispetto delle condizioni richieste per la fruizione del cd. regime forfetario, la ritenuta non dovrà essere operata dall'Istante sui relativi compensi.
Infine, per quanto concerne le ritenute subite sui compensi percepiti dai medici e non dovute, le stesse potranno essere recuperate, in sede di dichiarazione annuale ovvero chieste a rimborso.
Conclude l'agenzia che a tal proposito la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E ha precisato che ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta.
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