Per residenza fiscale e luogo di produzione del reddito dei lavoratori distaccati all'estero ma in smart working forzato in Italia l'Agenzia accetta le regole OCSE sull'impatto del Covid solo per i paesi con i quali siano stati firmati specifici accordi bilaterali. L'Agenzia da nuovamente una risposta negativa , nell'interpello 458 del 7 luglio 2021, ad eventuali applicazioni agevolate delle regole fiscali che neutralizzino le limitazioni create dal COVID sul lavoro all'estero.
Nello specifico il caso riguardava una società che chiedeva di poter applicare le regole OCSE riguardo il trattamento fiscale sul reddito di alcuni dipendenti italiani distaccati in Cina ma che nel 2020 per la pandemia erano stati fatti in rientrare e avevano svolto il lavoro in modalità agile in Italia.
Specifica anche che alcuni dipendenti , iscritti all'AIRE, hanno soggiornato di fatto forzatamente in Italia meno di 184 giorni altri di piu . Quindi nello specifico la società chiedeva:
L'interpello cita il parere dell'OCSE sul fatto che "poiché la crisi COVID-19 è una circostanza eccezionale, nel breve termine le amministrazioni fiscali e le autorità competenti, dovranno considerare, ai fini della valutazione della residenza, un periodo di tempo che non sia influenzato da eventi eccezionali come questo ma che risulti "normale" per la persona" e osserva che sia le raccomandazioni OCSE, sia le linee guida emesse da alcuni Stati, sia l'accordo bilaterale Italia-Francia (...) tendevano neutralizzare le distorsioni prodotte dalla pandemia invitando gli Stati membri a considerare irrilevanti le attività di lavoro in remoto ai fini dello status di residenza e sia della fonte del reddito.
Come già successo con la risposta a interpello 345 2021,l'Agenzia non concorda con quanto suggerito dalla societa.
La risposta è molto articolata e dopo una precisazione formale sull'acquisizione acritica di alcuni elementi come la residenza dei lavoratori, nel merito precisa quanto già affermato nell'interpello sopracitato : la nota del Segretariato dell'Ocse, del 3 aprile 2020 successivamente aggiornata il 21 gennaio 2021, sull'impatto che le misure sanitarie legate alla pandemia, hanno sui Trattati internazionali "rappresenta il punto di vista del Segretariato sull'interpretazione delle disposizioni dei Trattati fiscali che, comunque , riconosce ad ogni giurisdizione la possibilità di adottare proprie indicazioni per fornire certezza fiscale ai contribuenti e non hanno rilevanza al fine di interpretare la normativa interna italiana."
Quindi con riferimento alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente ribadisce che " l'attività di lavoro dipendente è esercitata nel luogo ove il dipendente è fisicamente presente mentre svolge il lavoro per il quale gli è corrisposto il reddito". Le uniche eccezioni sono contenute negli accordi con l'Austria, la Francia e la Svizzera, Stati limitrofi rispetto ai quali l'incidenza della mobilità transfrontaliera dei lavoratori è particolarmente significativa.
Di conseguenza afferma l'Agenzia " la rilevanza reddituale nel nostro Paese dei redditi di lavoro dipendente prodotti dai lavoratori della Società istante dovrà essere dunque valutata alla luce delle disposizioni dell'ordinamento interno e dell'Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986 e ratificato con legge 31 ottobre 1989, n. 376."
Su questa base conclude che :
Emerge dunque, anche indirettamente evocata nella risposta dell'Agenzia, la necessità di un intervento legislativo che chiarisca l'ambito di applicazIone delle raccomandazioni OCSE, in tema di distorsioni create dalla pandemia sulle fonti di reddito dei lavoratori e sui criteri per la determinazione della residenza fiscale, già accolte in diversi paesi.
Sull'argomento leggi anche "Regno Unito e Italia lavoro a distanza aspetti fiscali e previdenziali" e "Smart working e distacco all'estero no alle retribuzioni convenzionali"
L'accordo con la CIna in tema di distacco è trattato in particolare nell'articolo Tassazione e oneri nel distacco transnazionale
Per approfondire ti consigliamo: