News Pubblicata il 08/07/2021

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Contributi a fondo perduto "Sostegni Bis": attenzione a controlli e sanzioni

di Redazione Fisco e Tasse

Contributi automatici a fondo perduto del Sostegni Bis: controlli dell'Agenzia delle Entrate. Attenzione alle sanzioni e al rischio restituzione



Il Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021) ha introdotto tre nuovi contributi a fondo perduto per aiutare le attività economiche maggiormente danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Com'è noto ormai, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. I contributi sono:

Controlli

Come indicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la stessa procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione 

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. 

Si segnala inoltre che sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati. 

Attenzione va prestata al fatto che qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. 

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente: 

La restituzione del contributo 

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione

  1. restituendo spontaneamente il contributo
  2. versando i relativi interessi 
  3. versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da



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