Dobbiamo all’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020 (la Legge di bilancio 2021) la versione definitiva della norma transitoria in deroga che congela le perdite significative realizzate nel 2020 dalle società di capitali e rimanda di cinque anni i conseguenti e differenti obblighi in capo alle stesse nel caso in cui le perdite, superiori a un terzo del capitale sociale, azzerino o meno il capitale sociale.
Dell’argomento si è molto parlato e per un approfondimento d’insieme si rimanda all’articolo: La gestione delle perdite d’esercizio 2020 nelle società di capitali.
Un punto, però, poco affrontato della questione, ma da non trascurare, è che la norma in deroga che congela per un quinquennio le conseguenze, previste dal Codice civile, in caso di perdite significative, non si applica agli articoli 2446 comma 1, e 2482-bis comma 1-2-3 del Codice civile, le cui prescrizioni rimangono pienamente valide e che prevedono, per le società di capitali, l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci al sorgere delle perdite significative e l’obbligo di informarla sulle prospettive della società.
Della questione, insieme ad altre questioni sul tema, si è recentemente occupato lo Studio numero 88-2021/I del Consiglio Nazionale del Notariato, il quale fornisce utili indicazioni sulle caratteristiche che deve assumere l’informativa che gli amministratori dovranno fornire all’assemblea in un caso, così particolare, in cui la società entra nel perimetro della crisi, ma, per un periodo quinquennale, non ne subisce gli effetti.
La questione è rilevante anche da un punto di vista pratico, in quanto l’utilizzo della deroga che congela le perdite 2020 non è automatica: all’emersione delle perdite significative, quindi, gli amministratori dovranno convocare l’assemblea, renderla edotta sull’andamento della società e sulle prospettive future di riassorbimento delle stesse, e solo allora, e solo l’assemblea dei soci, delibererà se avvalersi della deroga oppure no; facendo così, nel secondo caso, entrare la società in stato di crisi, in quanto le effettive e concrete possibilità di recupero costituiscono il perno della ratio della norma, che non ha come finalità di rimandare l’inevitabile ma di recuperare il recuperabile.
Non è un caso che secondo il citato studio del Consiglio Nazionale del Notariato “la possibilità di avvalersi del beneficio in parola implica un’attenta ponderazione da parte degli amministratori, che dovranno in tal senso predisporre la documentazione illustrativa per l’assemblea, soprattutto in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, laddove la disattivazione della causa di scioglimento fa venir meno il dovere di gestione conservativa (disapplicazione dell’articolo 2486 Codice civile). Le scelte degli amministratori […] dovranno considerare le effettive prospettive di recupero, nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione”.
In definitiva, quindi, anche ammettendo l’emersione della significatività delle perdite solo in sede di redazione e approvazione del bilancio annuale, coincidenza che permetterebbe agli amministratori di assimilare al bilancio la richiesta situazione patrimoniale che fotografi il reale stato della società, questi, in ogni caso, dovranno presentare una “relazione sulla situazione patrimoniale”, codicisticamente prevista, sulla quale riportare:
La decisione (se avvalersi della deroga o meno) sarà infine presa dall’assemblea dei soci.