Scade il 2 settembre il termine ultimo per l'invio delle domande per il fondo perduto cosiddetto alternativo previsto dal Sostegni bis
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 175776 del 2 luglio ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo definito "contributo Sostegni bis attività stagionali " di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021
In particolare, a partire dal 5 luglio e fino 2 settembre è possibile inviare la domanda di contributo tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi; dal 7 luglio 2021 si potrà invece procedere alla trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.
SCARICA QUI IL MODELLO E LE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto ossia il contributo Sostegni bis automatico.
Ricordiamo che esso spetta a condizione che:
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali è determinato applicando una percentuale alla differenza suddetta e in particolare:
Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021) | Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)* | Ricavi/ compensi (nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021) |
60 % | 90% | non superiori a euro 100.000 |
50% | 70% | superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 |
40% | 50% | superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 |
30% | 40% | superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 |
20% | 30% | superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 |
*In quanto non hanno presentato la prescritta istanza o se l’hanno presentata questa è stata scartata.
Attenzione va prestata al fatto che "come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021".
L'ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.
Va inoltre evidenziato che, rispetto alle precedenti istanze per i contributi a fondo perduto, in questo caso il modello presenta una nuova sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti.
Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti:
Il richiedente deve indicare la modalità di erogazione del contributo, scelta alternativamente tra:
Si evidenzia che la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo.
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