L'attività di selezione di bestiame per conto terzi di un allevatore non puo essere assoggettata al regime fiscale agricolo come attività connessa perche non si basa su risorse interne dell'impresa . L'interpretazione restrittiva sul "requisito oggettivo" ossia su cosa si debba intendere per risorse dell'azienda (requisito principale per definire le attività connessa all'agricoltura) è stata data nella risposta dell'Agenzia a interpello n. 446 del 24 giugno 2021 .
Vediamo di seguito alcuni dettagli in piu delle motivazioniin quanto possono essere applicabili in molti altri casi .
Un imprenditore agricolo che svolge principalmente attività di allevamento di bovini dichiara di effettuare occasionalmente l'attività di valutaizione e selezione di capi di bestiame, oltre che per se, anche per altri allevatori che sulla base delle sua descrizione procedono ad acquisti autonomamente. Per tali "consulenze" riceve compensi dai fornitori di bestiame, non dagli allevatori, che non costituiscono mai importi superiori al reddito prodotto dall'attività principale come imprenditore agricolo.
L'imprenditore faceva anche presente che l'attività risulta vantaggiosa per quella principale in quanto garantisce una maggiore autorevolezza e forza contrattuale con i fornitori e favorisce collaborazioni commerciali con altri operatori sel settore italiani e macellatori .
Chiede quindi se i compensi derivanti da tale attività per conto terzi (attenzione compensi versati dai venditori fornitori, non dai colleghi allevatori) possano essere assoggettati a tassazione secondo le previsioni dell'articolo 56-bis, comma 3, del TUIR. in quanto compresa tra le «attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata» di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile. Ritiene infatti che le risorse indicate dalla norma debbano essere intese in maniera ampia includendo tutti gli elementi che permettono il funzionamento dell'attività aziendale tra i quali rientra, prima fra tutte la risorsa umana costituita dalle competenze dell'imprenditore stesso.
La risposta dell'Agenzia però è negativa . Viene infatti ricordata innanzitutto la normativa citata dal richiedente, e la prassi . Ad esempio ricorda che nella circolare 14 maggio 2002, n. 44/e è stato precisato tra l'altro che " tali attivita collaterali " «(...) oltre a soddisfare il requisitosoggettivo stabilito per le imprese di trasformazione, devono utilizzare"prevalentemente" attrezzature o risorse dell'azienda "normalmente" impiegate nell'attività agricola principale. (...)
Ancora viene puntualizzato che la circolare 15 novembre 2004, n. 44/E, è stato precisato «(...) che la norma consente all'imprenditore agricolo, che intenda fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Per fruire del regime forfettario di imposizione tuttavia è necessario,in tal caso, che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solonell'attività di servizi per conto terzi.» l'Agenzia ammette quindi che le risorse possano essere individuate da tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell'obiettivo aziendale. Sono quindi risorse,ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale, il know-how,ecc. Non è chiarissimo il motivo per cui la competenza tecnica dell'inprenditore non rientra nel know how citato dalla circolare.
L'Agenzia afferma che se "l'attività è realizzata mediante l'utilizzo delle conoscenze e capacità personali dell'imprenditore, che ovviamente risentono dell'esperienza maturata nella gestione della propria impresa agricola (...) il servizio reso, anche se occasionale, non richiede l'impiego di risorsa aziendale, nel senso descritto nei citati documenti di prassi". Mancherebbe quindi il requisito oggettivo richiesto dalla norma .
Inoltre l'Agenzia forse piu puntualmente rimarca il fatto che il compenso non viene versato dai colleghi allevatori dell'imprenditore ma dai venditori e questo configura l'attività piu come intermediazione commerciale che come attività connessa all'allevamento.
Per questo non viene considerato corretto l'assoggettamento di tali introiti al regime fiscale art. 56 bis comma 3 del TUIR.
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