News Pubblicata il 30/06/2021

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Per la Naspi si calcola anche il mancato preavviso

Sentenza n. 17606 del 21 giugno 2021



Il periodo di preavviso non lavorato  è valido per il calcolo dele requisito minimo di contribuzione per ottenere l' indennità di disoccupazione Naspi . Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella  Sentenza n. 17606 del 21 giugno 2021.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte  vedeva   il ricorso  di un lavoratore contro l'INPS , accolto dal tribunale di Pescara ma poi  rigettato dalla Corte di appello. L'istituto aveva rigettato la richiesta di NASPI  per difetto della contribuzione necessaria. In particolare, la corte territoriale aveva dato ragione all'INPS, non ritenendo computabili (in aggiunta alle 47 settimane lavorate fino alla cessazione del rapporto di lavoro) le cinque settimane relative all'indennità sostitutiva del preavviso, per il fatto che il preavviso non lavorato comporta l'immediata estinzione del rapporto di lavoro. Per questo motivo escludeva che  il lavoratore avesse raggiunto il requisito minimo per la prestazione richiesta.

La Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso del lavoratore, ribaltando un precedente orientamento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13959 del 16/06/2009),  . Afferma infatti che " Pur considerandosi la natura obbligatoria del preavviso (affermata dalle S.U. con sentenza n. 7914 del 1994) e l'immediata cessazione del rapporto di lavoro "va considerata l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo,   e anche se  se il rapporto lavorativo cessa immediatamente, ai fini previdenziali il periodo di preavviso non è privo di rilevanza". 

Innanzitutto osserva che  l'art 73 della la legge n. 1155/1936 - nel prevedere che "Qualora all'assicurato sia pagata  una indennità per mancato preavviso,  corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente per mancato preavviso ragguagliata a giornate per evitare che il lavoratore di trovi in stato di bisogno" evidenzia la rilevanza del periodo di peravviso ai fini previdenziali, come se il rapporto fosse continuato. 

Inoltre sottolinea  altri importanti aspetti :

Su questo richiama in particolare la sentenza n. 12095 del 17/05/2013   per la quale "la contribuzione sull'indennità di preavviso concorre a formare la base imponibile e pensionabile, sicché la liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (...). In tale contesto, deve rilevarsi che l'indennità di disoccupazione è prestazione che ha natura previdenziale e non assistenziale, non essendo a carico della fiscalità generale, ma correlandosi specificamente ad un montante contributivo (...). Se dunque l'indennità sostitutiva del preavviso è normativamente sottoposta a contribuzione, la quale concorre a formare la base pensionabile, logica  vuole che il tempo coperto dal preavviso sia considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro necessario per beneficiare del trattamento di disoccupazione. Del resto, l'ancoraggio normativo della spettanza dell'indennità di disoccupazione al biennio non fa riferimento ad un neutro arco temporale, ma ad un biennio di iscrizione all'AGO, cioè un biennio di contributi; per converso, l'esclusione della rilevanza dei contributi pagati sull'indennità sostitutiva del preavviso contrasterebbe, con il generale principio della rilevanza dei contributi versati."  

Per tutti questi motivi la sentenza della corte d'appello è cassata e il giudizio viene rinviato ad altro collegio .


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Fonte: Corte di Cassazione



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