Quando un contribuente detiene un immobile all’estero deve valutare se è soggetto al pagamento dell’imposta IVIE l'imposta sugli investimenti immobiliari all’estero.
Essa è una imposta che segue gli stessi criteri dell’IMU per quel che riguarda i soggetti tenuti al pagamento e per le disposizioni che regolamentano l’imposta stessa.
A partire dal 2016, quindi, anche per la prima casa posseduta all’estero l'imposta IVIE non è dovuta, tranne i casi di immobili considerati di lusso, ossia le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In questo caso, inoltre non c'è obbligo di dichiarazione ai fini di monitoraggio fiscale (che si adempie con il quadro RW) se la situazione non è variata rispetto all'anno precedente.
L'IVIE non è dovuta dal contribuente se inferiore a 200 euro. Si tenga presente che ai fini della soglia di esenzione, si deve fare riferimento al valore complessivo dell’immobile senza considerare né quote di possesso né periodo di possesso.
I soggetti passivi dell’IVIE sono:
Si tenga presente che l’individuazione dei diritti reali che attribuiscono la qualifica di soggetto passivo va effettuata in relazione agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato; di conseguenza, deve pagare l’IVIE anche il titolare di un diritto di leasehold nei paesi di common law.
Fino al 2019, soggetti passivi dell’imposta erano soltanto le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia (a prescindere, quindi, dalla cittadinanza) proprietari di immobili esteri, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi.
A partire dal 2020, invece, l’imposta è dovuta anche:
Nel caso in cui gli immobili siano detenuti in comunione, l’imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.
Si specifica che il titolare della nuda proprietà non paga IVIE ma è tenuto a compilare comunque il Quadro RW.
L’IVIE prevede un’aliquota nella misura dello 0,76%.
In prima istanza, la base imponibile è data dal costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto, in mancanza di tale valore, viene calcolata sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Si sottolinea che la circolare ministeriale n. 45/E del 2010 ha specificato che il costo dovrebbe essere maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.
In caso di diritti reali diversi dalla proprietà, il valore viene determinato dal valore del contratto da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di tale diritto.
Nel caso in cui non sia a disposizione tale valore, si deve assumere il valore con riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.
Nel caso invece di immobile costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
In caso di immobile acquisito per successione o donazione: il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri che abbiano tali finalità. In mancanza, è necessario assumere il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione.
In assenza dei valori di cui sopra, sarà necessario prendere come base imponibile il valore di mercato al 31 dicembre rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato. A tal fine è possibile considerare la media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti / società che operano nel settore immobiliare locale.
Il Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011), all’art. 19 commi 13 – 22, ha stabilito che i beni detenuti all'estero da contribuenti italiani persone fisiche residenti in Italia sono assoggettati, oltreché alle imposte del paese in cui essi sono ubicati, anche ad un’imposta patrimoniale in Italia. L'imposta patrimoniale IVIE deve essere dichiarata e liquidata nel modello Redditi nel Quadro RW.
Per quanto riguarda le modalità di versamento di tale imposta è bene sapere che sono previste le stesse modalità previste per l’IRPEF, pertanto anche quelle relative alle modalità di versamento delle imposte in acconto e a saldo.
La liquidazione dell’IVIE viene operata nel rigo RW7 del modello Redditi 2021:
Attenzione va prestata al fatto che l’acconto per l’anno 2021 risulta dovuto se l’importo nel rigo RW7, colonna 1 del quadro RW del modello REDDITI PF 2021 risulta pari o superiore a 52,00 euro.
Diversamente, l’acconto non è dovuto e l’imposta in esame è versata a saldo per l’intero ammontare.
Non sono, in ogni caso, tenuti al pagamento dell’acconto i contribuenti che risultano soggetti all’IVIE per la prima volta nel 2021.
L’acconto dovrà quindi essere versato:
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