L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 425 del 22 giugno fornisce chiarimenti in merito alla agevolazione IRAP prevista dal decreto Rilancio.
In praticolare, nel caso prospettato, di una società avente il primo esercizio non coincidente con l'anno solare il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019» è il primo esercizio sociale, che va dal 1° Ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, sicché è condivisibile la soluzione proposta dall'istante di non essere tenuto ad effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021 ossia:
L'agenzia specifica inoltre che l'esenzione in oggetto dal versamento IRAP è qualificabile come aiuto di Stato e, quindi, come chiarito con la con la Circolare 20 agosto 2020, n. 25, paragrafo 1.1.4, va compilato il relativo prospetto del modello dichiarativo (rigo IS201) con l'indicazione del codice aiuto generico 999.
L'istante è una società costituita in data 1° ottobre 2019 che riferisce di aver stabilito nel proprio atto costitutivo che il primo esercizio sociale sarebbe durato 15 mesi, dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, mentre i successivi avranno la durata ordinaria di 12 mesi e termineranno il 31 dicembre di ogni anno.
Per poter beneficiare della misura di sostegno introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha disposto, per i contribuenti indicati e alle condizinoi prescritte dalla norma, la sospensione:
l'istante chiede come vada individuato nel suo caso specifico (esercizio di 15 mesi) il "periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019"
Leggi anche Stralcio primo acconto IRAP 2020: come compilare il Modello IRAP 2021
L'agenzia nel ricordare l'agevolazione specifica che vista la ratio della misura volta a sostenere le imprese e i professionisti colpiti dalla crisi causata dall'emergenza epidemiologica, la disposizione in commento si applica, come nel caso di specie, anche alle attività avviate nel 2019 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia di 250 milioni di euro «nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
Si specifica che i chiarimenti occorrenti al caso di specie sono stati forniti con la risoluzione n. 28/E del 2020, richiamata dall'istante, la quale con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare ha chiarito che «l'articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare (esercizi c.d. 'a cavallo')... in generale:
- per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (I^ rata dell'acconto) ovvero entro il 30 novembre (II^ rata dell'acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
- per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l''ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta' (saldo periodo precedente e I^ rata dell'acconto) e l''ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta' (II^ rata dell'acconto). Risulta, quindi, determinante individuare il 'periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019'».
Come detto nel caso della società istante il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019» è il primo esercizio sociale, che va dal 1° Ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, perciò è condivisibile la soluzione proposta dall'istante.
Ti potrebbero interessare: